6. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RG

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Gli esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata determinano il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:

  • a euro 309.874,14, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • a euro 516.456,90, se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività;

sempre che non abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria.
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.
Il presente quadro va compilato anche:

  • dai contribuenti di minori dimensioni ammessi alla semplificazione degli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  • dai contribuenti minimi che determinano forfetariamente il reddito ai sensi dell'art. 3, commi da 171 a 185, di tale legge;
  • dai contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
  • dai contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le attività marginali, ai sensi dell'art. 14 della citata legge.

Il quadro deve essere, altresì, compilato dai soggetti che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione, adottando il regime di contabilità semplificata.
Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione al regime previsto dall'art. 66 del TUIR, devono osservare, per la determinazione del reddito, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.
I produttori agricoli che oltre alle attività rientranti nei limiti di cui all'art. 32 del TUIR svolgono anche attività produttive di reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR, compilano il presente quadro con riferimento alle risultanze contabili relative alle attività commerciali e a quelle agricole eccedenti i predetti limiti e per le quali è stata esercitata l'opzione per la determinazione analitica del reddito. Resta ferma, in tale ipotesi, l'indicazione dei redditi fondiari nel quadro RA.
I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell'apposito albo, devono barrare la casella "Artigiani".

Dati relativi all'attività

Nel rigo RG1, colonna 1, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, ATECOFIN 2004. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it e su quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra le tabelle ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.
Le colonne 2 e 3 del rigo RG1 vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.
Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

  • barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel rigo "Tipo di dichiarazione";
  • compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo "Generalità" del capitolo 1 "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS".

Determinazione del reddito

Nel rigo RG2, colonna 2, va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR, costituiti dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Ai sensi dell'art. 57 e del comma 2 dell'art. 85 del TUIR, si comprende tra i ricavi anche il valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
In colonna 1 dello stesso rigo va indicato l'ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura.

Nel rigo RG3 va indicato l'ammontare dei proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR, al comma 2 del medesimo articolo e all'art. 57.
Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 85, ma soltanto l'utile netto derivante dalla negoziazione dei titoli ivi indicati.
Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi. Si precisa che nella determinazione dell'utile netto va tenuto conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3bis e 3ter dell'art. 109 del TUIR (c.d. Dividend washing).

Nel rigo RG4, colonna 3, vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili, comprensivi degli importi esposti in colonna 1, qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

  • Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), il cui importo va evidenziato in colonna 1;

  • Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore (art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.146), il cui importo va evidenziato in colonna 1.
    In colonna 2 va indicata l'eventuale maggiorazione del 3 per cento prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005). Tale maggiorazione deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito (codice tributo 4726).

    Vedere in APPENDICE, voce "Studi di settore"

Nel rigo RG5 va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 86 del TUIR, afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 86, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 86, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive", contenuto nel quadro RS.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS3 del quadro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS2, che si intendono rateizzare; inoltre, vanno indicate nello stesso rigo RG5 le quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite, oggetto di rateazione in precedenti periodi d'imposta. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, secondo periodo, del TUIR, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa.

Nel rigo RG6 va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del TUIR, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG5).
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, da evidenziare nel quadro RS, rigo RS4, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS5 del predetto quadro la quota costante.
In tal caso, l'importo della quota costante, evidenziata nel rigo RS5 del prospetto, va indicata nel rigo RG6 unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta ed oggetto di rateazione.

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

Nel rigo RG7 va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

  • materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 92, comma 1, del TUIR);
  • prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del TUIR).

Nel rigo RG8 va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del TUIR).
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale prospetto va conservato dal contribuente fino al termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può esercitare l'attività di accertamento.

Nel rigo RG9, colonna 1, va indicato l'importo che deve essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Tale importo deve essere riportato nel totale esposto a colonna 4.
Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato ai sensi della predetta legge, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo; l'ammontare della maggiore agevolazione fruita va indicato in colonna 1 e riportato nel totale esposto a colonna 4;

Nel rigo RG9, colonna 2, vanno indicati gli utili provenienti da un soggetto estero residente in Stati o territori a fiscalità privilegiata, direttamente ovvero attraverso un'impresa, società o ente non residente per l'importo non assoggettato a tassazione separata (quadro RM).
Tale importo deve essere riportato nel totale esposto a colonna 4.
In caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 116 del TUIR, nel rigo RG9, colonna 3, va indicato l'ammontare del reddito imputato per trasparenza al dichiarante in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili della società partecipata, così come risultante dall'apposito prospetto del quadro RS.
Nel rigo RG9, colonna 4, vanno indicati, oltre agli importi di cui alle colonne 1, 2 e 3, gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

  • i dividendi (diversi da quelli indicati in colonna 2), e gli interessi attivi di cui all'art. 89 del TUIR. Si precisa che gli utili comunque distribuiti dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, del TUIR rilevano per il 40 per cento del loro ammontare. La stessa concorrenza limitata si applica alla remunerazione percepita relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto;
  • i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero. In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione, ai sensi dell'art. 90 del TUIR come modificato dall'art. 7 del decreto legge n. 203 del 2005. Si ricorda che, per l'anno 2006, si rendono applicabili le disposizioni previste dall'art. 2 del decreto legge 1º febbraio 2006, n. 23 (vedere la relativa voce nelle "Novità del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");
  • i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
  • i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;
  • la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili nell'ipotesi in cui il costo dei beni viene registrato al lordo dei contributi ricevuti;

    Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"


  • interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Gli interessi, premi e altri frutti derivanti da tali titoli conseguiti nell'esercizio di attività commerciali che sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.

Nel rigo RG10 va indicato il totale dei componenti positivi, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG2 a RG9.

Nel rigo RG11 vanno indicate le esistenze iniziali al 1º gennaio del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale.

Nel rigo RG12 vanno indicate le esistenze iniziali al 1º gennaio del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel rigo RG13 va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel rigo RG14 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo.

Vedere in APPENDICE, voce "Spese per prestazioni di lavoro"

In particolare:

  • l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
  • le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
  • l'importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari (art. 105, comma 3, del TUIR), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;

    Vedere in APPENDICE, voce "Accantonamenti ai fondi di previdenza"

  • i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
  • le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati, ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 95, comma 3, del TUIR. Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;

    Vedere in APPENDICE, voce "Spese per trasferte"

  • le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi. Per il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi (artt. 95, comma 2, e 43, comma 2, del TUIR).

Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del TUIR. Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente all'annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.

Nel rigo RG15 vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Nel rigo RG16 va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinato ai sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR, comprensivo di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati. In materia di ammortamento dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa e di deduzione delle quote di ammortamento per taluni mezzi di trasporto, nonché dei canoni di leasing riferibili ai medesimi beni, si rinvia alle indicazioni riportate nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", con particolare riferimento alle novità introdotte dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Allo stesso modo, per quanto concerne la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e know how, nonché dei marchi di impresa, si rinvia alle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal decreto legge n. 223/2006.

Nel rigo RG17 vanno indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46.

Nel rigo RG18 vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del TUIR, come modificato dal decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (vedere "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

Nel rigo RG19 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e soggetti domiciliati fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto dell'esclusione di cui all'art. 110, comma 11, del TUIR, non opera l'indeducibilità prevista dai commi 10 e 12 bis del medesimo articolo.

Nel rigo RG20, colonna 1, in caso di partecipazione in società di capitali aderenti al regime di cui all'art. 116 del TUIR, va indicato l'ammontare della perdita imputata per trasparenza al dichiarante in proporzione alla sua quota di partecipazione alle perdite della società partecipata, così come risultante dall'apposito prospetto del quadro RS. Nel rigo RG20, colonna 2, vanno indicati, oltre all'importo di colonna 1, gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:

  • la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti di cui all'art. 73 del TUIR comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di strumenti finanziari similari alle azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali. Si precisa che nella determinazione della perdita netta va tenuto conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3bis e 3ter dell'art. 109 del TUIR (c.d. Dividend washing);
  • la quota degli interessi passivi deducibile ai sensi dell'art. 96 del TUIR, corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
  • le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 101 del TUIR. Si ricorda che le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa sono indeducibili (vedere la voce "Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 " nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");
  • i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG18;
  • le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
  • le spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda, rappresentanza ed altre spese relative a più esercizi.
    Ai sensi dell'art. 108 del TUIR, in tale voce vanno compresi:
    • l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
    • la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
    • la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.
    Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;
  • la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del TUIR agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando all'ammontare dei ricavi le seguenti percentuali: 3 per cento dei ricavi fino a 6.197,48 euro; 1 per cento dei ricavi oltre 6.197,48 euro e fino a 77.468,53 euro; 0,50 per cento dei ricavi oltre 77.468,53 euro e fino a 92.962,24 euro;
  • la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del TUIR a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. Per il 2006, tale deduzione è di euro 56 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 92 per quelli effettuati oltre tale ambito.
    Limitatamente al periodo d'imposta 2006, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari a 19,60 euro (vedere nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").
    Alle medesime imprese compete l'ulteriore deduzione in misura forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi;


  • la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione, prorogata dall'art. 1, c. 129, della legge n. 266 del 2005, riconosciuta, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), del TUIR:
    • 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80;
    • 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80 e fino a euro 2.065.827,60;
    • 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60.
    La deduzione spetta per le imprese esercenti distributori di carburante, a prescindere dal fatto che sui medesimi siano eseguite ristrutturazioni.
    I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto (quali, ad esempio, gestione di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
  • le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 6 dell'art. 109 del TUIR;
  • le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c), e), f), i), m) e o) del comma 2 dell'art. 100 del TUIR, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. Si ricorda che la lettera i) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Sono altresì deducibili dal reddito, ai sensi della lett. n), le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 4 dell'art. 154 del TUIR effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca, e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
  • le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti;
  • le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 102, comma 6, del TUIR;
  • la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Nel rigo RG21, va indicato:

  • l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;
  • il 56 per cento (pari al 70 per cento dell'80 per cento) del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.


Nel rigo RG22 va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG11 a RG21.

Nel rigo RG23 va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo RG10, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo RG22.

Nel rigo RG24 va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RG23, assunto al netto delle erogazioni stesse. In relazione alle erogazioni liberali di cui alle lett. h) ed l) del comma 2 dell'art. 100 del TUIR, è riconosciuto l'importo superiore tra quello determinato dall'applicazione della percentuale prevista e rispettivamente euro 2.065,83 e 1.549,37.

Nel caso in cui nel rigo RG23 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel rigo RG25 deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 96 e 109, commi 5 e 6, del TUIR.

Nel rigo RG26, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG23 e le erogazioni liberali di rigo RG24. Qualora nel rigo RG23 sia indicata una perdita, nel rigo RG26, deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del rigo RG25.

Il rigo RG27 deve essere compilato nei seguenti casi:

  • Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali. L'art.13 della Legge 388 del 2000 ha previsto, per le persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa la possibilità di avvalersi per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef nella misura del 10 per cento applicata sul reddito di impresa determinato ai sensi dell'art. 66 del TUIR.


  • Regime fiscale delle attività marginali. L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore al limite stabilito con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate e comunque non superiore a 25.822,84 euro.
    Il beneficio consiste nell'assoggettamento del reddito, che si determina tenendo conto dei ricavi calcolati in base all'applicazione degli studi di settore nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi dell'art. 66 del TUIR, ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 15 per cento.
    Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono individuate le modalità di riduzione dei ricavi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali.


Pertanto in colonna 1 va indicato:

  • il codice 1 in riferimento all'adozione del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali;
  • il codice 2 in riferimento all'adozione del regime fiscale delle attività marginali.

In colonna 2 va indicato :

  • in caso di codice 1, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo del rigo RG26. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il codice tributo 4025;
  • in caso di codice 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo del rigo RG26. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il codice tributo 4026.

Qualora l'importo di rigo RG26 sia negativo va compilata esclusivamente la colonna 1. Si ricorda che i righi successivi non devono essere compilati dai contribuenti che si sono avvalsi dei predetti regimi agevolati.

CONTRIBUENTI MINIMI

Il reddito delle imprese minime, di cui alla legge n. 662 del 1996 è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari, di competenza dell'esercizio:

  • imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
  • imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento.

Nel rigo RG28, compilato esclusivamente dalle imprese minime, va indicato:

  • nella colonna 1 l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei corrispettivi di competenza dell'esercizio e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA (ad esempio operazioni escluse o prive del requisito di territorialità) nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari percepiti nell'esercizio;
  • nella colonna 2 la percentuale di redditività applicabile all'ammontare indicato nella precedente colonna, pari al 75 per cento per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o al 61 per cento per imprese aventi per oggetto altre attività;
  • nella colonna 3 il reddito, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 2 al totale di colonna 1, aumentato dell'importo che deve essere recuperato a tassazione, in base al comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, da indicare nel rigo RG9, colonna 1.

Nel rigo RG29, vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nel quadro RS, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel rigo RG30, colonna 2, va indicata la differenza tra gli importi esposti nel rigo RG26 e RG29, ovvero la differenza tra gli importi esposti nel rigo RG28, colonna 3, e RG29, nel caso di contribuente minimo. Qualora nel rigo RG30, colonna 2, sia indicata una perdita, questa può essere utilizzata per compensare l'eventuale reddito d'impresa dichiarato nel quadro RH e/o nel quadro RD. Altrimenti tale perdita deve essere indicata nel campo 6 del rigo RS11 del prospetto delle perdite d'impresa se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS12 se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo.

Nel rigo RG30, colonna 1, va indicata la differenza tra i redditi positivi indicati nel rigo RS19 colonna 2, nel caso in cui risulti barrata la casella di colonna 1 e la somma degli importi negativi indicati nel rigo RS19 colonna 2; se tale differenza è negativa indicare zero. Se l'importo di rigo RG30, colonna 2 è positivo, nel rigo RG31, colonna 2, va indicato fino a concorrenza di tale importo, l'ammontare delle perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR (quadro RH), aumentato dell'eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare in colonna 1. Si precisa che le perdite pregresse non possono essere utilizzate per compensare i redditi indicati in colonna 1 del rigo RG30 (vedere nel paragrafo delle "Novità del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").
Le eventuali perdite residue vanno indicate nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel rigo RG32, va indicata la differenza positiva tra l'importo di rigo RG30, colonna 2 e quello di rigo RG31, colonna 2.

Tale importo va sommato agli altri redditi e riportato nel quadro RN.

Nel rigo RG33 vanno indicati i dati da riportare negli appositi campi del quadro RN. Qualora il contribuente partecipi ad una società trasparente ai sensi dell'art. 116 del TUIR , in tale rigo vanno indicati anche gli importi eventualmente trasferiti dalla suddetta società.

Ciò premesso nel rigo RG33 va indicato:

  • in colonna 2, l'ammontare dei crediti d'imposta ordinari relativi ai proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni d'investimento;
  • in colonna 3, l'ammontare dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero, determinati dalla società trasparente in quanto relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori a quello per il quale ha effetto l'opzione;
  • in colonna 4, l'ammontare complessivo degli altri crediti d'imposta;
  • in colonna 5, l'ammontare delle ritenute d'acconto;
  • in colonna 6, l'eccedenza d'imposta IRES trasferita al contribuente dalla società trasparente;
  • in colonna 7, l'ammontare degli acconti IRES versati dalla società trasparente per la parte trasferita al contribuente.