Ultrasettantacinquenni con reddito basso

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell'apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perchè si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (compilazione della sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).

I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando lo specifico modello – che può essere trasmesso anche on line – indicando la causale 1.

Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:

  • essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
  • essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
  • essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Modelli

Vordrucke (versione in tedesco)

Ersatzerklärung zum zweck der befreiung von der entrichtung der Fernsehgebühren im Sinne des art. 1, abs. 132, des Gesetzes nr. 244 vom 24. Dezember 2007  -  Dichiarazione sostitutiva ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone tv ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (italiano/tedesco)

Antrag auf Rückerstattung der Fernsehgebühren beim Vorliegen der vom art. 1, abs. 132 des Gesetzes nr. 244 vom 24. Dezember 2007 vorgesehenen voraussetzungen  - Richiesta di rimborso del canone tv in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (italiano/tedesco)

Obrazci (versione in sloveno)

Nadomestna izjava za uveljavljanje oprostitve od plačila rtv naročnine v skladu s členom 1, odstavek 132, zakona št. 244 z dne 24  - Dichiarazione sostitutiva ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone tv ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (italiano/sloveno)

Zahtevek za povračilo rtv naročnine pod pogoji iz člena 1, odst. 132 zakona št. 244 z dne 24. decembra 2007  - Richiesta di rimborso del canone tv in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (italiano/sloveno)