Menu della sezione Contributo a fondo perduto per i settori Wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie e dell’HO.RE.CA

Come si calcola - Contributo a fondo perduto per i settori Wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie e dell’HO.RE.CA (Art. 1-ter, comma 1, DL 25 maggio 2021, n. 73)

Le risorse finanziarie stanziate con l’articolo 1-ter, comma 1, DL 25 maggio 2021, n. 73 ammontano complessivamente a 60 milioni di euro e sono state suddivise tra i diversi settori, con la destinazione dei seguenti importi:

  • 40 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore del wedding per l’erogazione del contributo a fondo perduto di seguito denominato “contributo wedding
  • 10 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie, diverso dal wedding, per l’erogazione del contributo a fondo perduto di seguito denominato “contributo intrattenimento
  • 10 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore dell’HO.RE.CA. per l’erogazione del contributo a fondo perduto di seguito denominato “contributo HO.RE.CA.”.

Successivamente al termine per la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio, l’Agenzia delle entrate ripartirà i fondi previsti per ciascun settore tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti che avranno presentato istanze valide.

La ripartizione avverrà nel seguente modo:

  • il 70% dell’assegnazione finanziaria, verrà ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari;
  • in aggiunta, il 20% dell’assegnazione finanziaria, verrà ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 100.000 euro;
  • in aggiunta, il 10% dell’assegnazione finanziaria, verrà ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 300.000 di euro.

Il contributo riconosciuto è pari al minore tra l’importo determinato come sopra descritto e il plafond residuo indicato in istanza dal richiedente al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.

Su richiesta del richiedente, il contributo può essere utilizzato, per restituire eventuali eccedenze relative agli aiuti elencati all’articolo 1, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 (c.d. regime "ombrello"), per le quali il richiedente ha ricevuto un ammontare di contributi che supera uno o più dei massimali previgenti (massimali previsti per gli aiuti ricevuti fino al 27 gennaio 2021 e massimali introdotti alla data del 28 gennaio 2021) e l’eccedenza va restituita in quanto non trova capienza negli altri massimali previgenti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. Per i dettagli su tale verifica si rimanda al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022 e alle istruzioni per la corretta compilazione del modello da trasmettere.