Chi può chiedere il rimborso dell’Iva

Ultimo aggiornamento: 20/10/2022

I soggetti stabiliti in un Paese extra UE possono richiedere un rimborso Iva sugli acquisti effettuati in Italia nell’ambito della loro attività se nominano un rappresentante ai fini Iva in Italia. La nomina deve risultare da atto pubblico, scrittura privata registrata, lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante oppure da una dichiarazione di inizio o variazione attività.

Tuttavia i soggetti stabiliti in uno Stato extra-UE con cui esistono accordi di reciprocità con l’Italia (ad oggi Israele, Norvegia e Svizzera) possono richiedere un rimborso Iva anche senza nominare un rappresentante ai fini Iva in Italia. A questi soggetti si aggiungono quelli che, pur stabiliti in un altro Stato extra-UE, hanno aderito ai regimi speciali One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS) anche nel caso in cui abbiano effettuato nel territorio dello Stato operazioni nell'ambito di detti regimi speciali. Tutti questi soggetti seguono una speciale procedura di richiesta del rimborso Iva.

I soggetti non residenti stabiliti in un Paese extra UE in condizioni di reciprocità possono chiedere il rimborso dell’imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti all’attività di impresa, arte o professione, purché detraibile secondo la normativa Iva italiana.

Il diritto al rimborso dell’Iva è condizionato all'effettivo assoggettamento all’imposta dell'attività svolta dal richiedente nel proprio Stato. In caso di attività totalmente o parzialmente esenti Iva, il richiedente avrà diritto al rimborso parziale dell’Iva assolta pari alla percentuale di detrazione.


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