Chi può usufruirne e in quale misura

  1. Il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati da:
  • condomini
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991) e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000).

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

La detrazione spetta nelle seguenti misure:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023
  • 70% per quelle sostenute nel 2024
  • 65% per quelle sostenute nel 2025.

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo.

  1. Il Superbonus spetta, nella misura del 110%, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal Superbonus), per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni (cioè le persone indicate nel comma 9, lettera b, del decreto legge n. 34/2020).
  2. La detrazione del 110%, prevista fino al 30 giugno 2023, spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, per gli interventi effettuati:
  • dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli Iacp, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Rientrano tra gli interventi agevolati interventi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Ai beneficiari la ripartizione della detrazione in 4 quote annuali di pari importo si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2022.

Il Superbonus spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione spetta, nelle misure sopra indicate ed entro gli stessi termini, anche per le spese sostenute per la realizzazione degli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”.

INTERVENTI CHE PREVEDONO ANCHE L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SEGUITO DI EVENTI SISMICI

In tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis del decreto legge n. 34/2020 il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Questa disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. In sostanza, dunque, si applica agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, qualora sia stato accertato un livello di danno tale da determinare l’inagibilità del fabbricato nonché la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico. La sussistenza di tali condizione va attestata tramite il rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 8/2022). Non si applica, invece, nel caso di interventi effettuati su edifici che, anche se ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, non hanno subito danni derivanti da tali eventi.

Per quanto riguarda l’erogazione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione, a seguito di eventi sismici, nella stessa risoluzione l’Agenzia delle entrate ha ricordato che tali contributi sono esclusi nei casi in cui:

  • il danno sia preesistente all’evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta
  • il livello del danno non sia tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).