Come impugnare un accertamento fiscale

Ultimo aggiornamento: 12/12/2020

Il contribuente che intende impugnare l’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti può proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, indicata all’interno dell’atto ricevuto insieme alle informazioni su come proporre ricorso.

Prima della costituzione in giudizio presso la Commissione tributaria è dovuto il contributo unificato che varia  in base al valore della controversia, secondo gli importi previsti all’articolo 13, comma 6-quater del DPR n. 115/2002.

Riesame

Il contribuente può anche presentare all’Ufficio dell’Agenzia una richiesta di riesaminare, in tutto o in parte, gli elementi e i dati contenuti nell’atto (decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37).

La richiesta di riesame non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

Come si presenta il ricorso

Le notificazioni, le comunicazioni e il deposito degli atti del processo tributario avvengono in via telematica secondo le regole del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163.

Il ricorso deve contenere gli elementi indicati dall’articolo 18 del D. Lgs. n. 546 del 1992. Il contribuente deve notificarlo all’Ufficio che ha emanato l’atto tramite posta elettronica certificata (Pec) entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’atto stesso. Il termine dei 60 giorni è sospeso nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto.

Se il valore della controversia non è superiore a 3.000 euro, il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica. In questo caso, la notifica del ricorso può avvenire anche in forma cartacea tramite la consegna presso l’Ufficio, l’invio tramite posta raccomandata (senza busta e con avviso di ricevimento) oppure tramite ufficiale giudiziario.

Per le controversie di valore superiore a 3.000 euro, invece, è obbligatoria l’assistenza di uno dei difensori individuati dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Il valore della controversia è pari all’importo del tributo contestato con il ricorso al netto di interessi, sanzioni e altri importi accessori, mentre se l’atto impugnato riguarda esclusivamente sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste.

La mediazione

Quando il valore della controversia non supera 50.000 euro, il ricorso comporta l’apertura di una fase finalizzata a risolvere la controversia senza ricorrere al giudice.

Il ricorso può contenere una proposta di mediazione, con la quale il contribuente chiede all’Ufficio di rivalutare gli importi dovuti.
L’Ufficio può accogliere, anche parzialmente, o rigettare la proposta oppure può formulare a sua volta una sua proposta di mediazione.

La mediazione si conclude con la sottoscrizione dell’accordo tra l’Ufficio e il contribuente e comporta l’applicazione delle sanzioni nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.

Costituzione in giudizio

Dopo la notifica del ricorso all’Ufficio, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare alla Commissione provinciale il ricorso e il proprio fascicolo, con la copia dell’atto impugnato e i documenti che vuole presentare in giudizio. Questa attività deve avvenire:

  • per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, se non è stata conclusa una mediazione, entro 30 giorni da quando sono trascorsi i 90 giorni previsti per la mediazione dopo il ricevimento del ricorso da parte dell’Ufficio
  • per le controversie di valore superiore a 50.000 euro, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso.

Portale della Giustizia tributaria.

Solo se il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica e la notifica del ricorso è stata eseguita in forma cartacea, il ricorso e il fascicolo possono essere depositati direttamente presso la Commissione tributaria.

Pagamento in pendenza del giudizio di primo grado

Anche in caso di ricorso, il contribuente deve versare le somme richieste con l’atto impugnato. 
Per le controversie soggette al procedimento di mediazione, il pagamento delle somme è sospeso per 90 giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento.

Sospensione dell’atto impugnato

Il contribuente può chiedere al giudice la sospensione del pagamento se ritiene che l’atto impugnato possa causargli un danno grave e irreparabile (articolo 47 del D. Lgs. n. 546 del 1992).

La richiesta

  • va inserita nel ricorso oppure
  • presentata con atto separato. La richiesta deve essere notificata alle altre parti e depositata presso la segreteria della Commissione tributaria.>

La sospensione concessa dal giudice viene meno con la pubblicazione della sentenza di primo grado.

Trattazione della controversia

La controversia è trattata dai giudici in “camera di consiglio”, cioè senza la presenza delle parti.
Sia il contribuente che l’Ufficio possono chiedere che la discussione avvenga in pubblica udienza.

Spese del giudizio

La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio (articolo 15, D.Lgs. n. 546 del 1992).

I gradi di giudizio successivi al primo

Dopo la sentenza della Commissione provinciale, è possibile ricorrere in appello alla Commissione regionale competente.
Il ricorso in appello è proposto nelle stesse forme e con le stesse modalità del ricorso alla Commissione tributaria provinciale e deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria regionale entro trenta giorni dalla proposizione.

Le sentenze pronunciate in grado d’appello possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, per i motivi fissati dalla legge (articolo 360 codice di procedura civile).

Il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.

Per informazioni più approfondite consultare la sezione Contenzioso e strumenti deflativi.


Questa pagina fa parte del portale Your Europe della Commissione europea.

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