Menu della sezione Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione

Che cos'è

 

Ultimo aggiornamento: 21 marzo 2022

 

 

Il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro ai locatori degli immobili ad uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.

Le riduzioni per le quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore.

Per individuare con precisione le rinegoziazioni in diminuzione che possono beneficiare del contributo a fondo perduto, l’articolo 9-quater del decreto “Ristori” ha stabilito alcuni specifici requisiti che devono essere tutti soddisfatti e sono illustrati nella guida disponibile a questo link.

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai contribuenti che sono “locatori” nei contratti di locazione ad uso abitativo aventi i requisiti previsti, oggetto di rinegoziazione in diminuzione dei canoni relativi all’anno 2021. Nel caso di più locatori per il medesimo contratto, ciascun locatore dovrà presentare l’istanza per richiedere il contributo spettante per la propria quota di possesso dell’immobile.

Il contributo è un importo pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione, e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Successivamente al 31 dicembre 2021, in base alle rinegoziazioni indicate nelle istanze e poi effettivamente accordate e debitamente comunicate, l’Agenzia procederà all’erogazione dei contributi spettanti.

Qualora le risorse stanziate per il contributo risulteranno inferiori all’ammontare complessivo dei contributi spettanti in base alle istanze validamente presentate nel periodo utile, l’Agenzia delle entrate provvederà all’erogazione mediante riparto proporzionale, sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai locatori.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.