Come richiedere il contributo

I contribuenti aventi diritto che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, possono richiedere il contributo a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente in via telematica, dal 20 novembre 2020 al 15 gennaio 2021.

L’istanza deve contenere:

  • il codice fiscale del richiedente e dell’eventuale rappresentante
  • Il codice fiscale dell’eventuale intermediario che la presenta
  • i dati relativi alla sussistenza dei requisiti
  • l’Iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente.

L’istanza deve essere presentata in via telematica mediante:

  • procedura web nel portale Fatture e corrispettivi del sito web dell’Agenzia
  • software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico.

L’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’Iban intestato al richiedente. Contestualmente all’accoglimento dell’istanza per la richiesta del contributo, l’Agenzia emette il mandato di pagamento

Delega agli intermediari

Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:

  • sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente
  • sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi)
  • dichiarano, nell’istanza, di essere stati appositamente delegati dal richiedente.

E’ possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

In caso di rinuncia, gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l’istanza.