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Come richiedere il contributo

I contribuenti possono richiedere il contributo a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dal 9 novembre 2021 al 9 dicembre 2021..

L’istanza deve contenere:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente, del soggetto deceduto di cui l’erede richiedente continua l’attività, del rappresentante legale o del tutore firmatario dell’istanza, dell’intermediario delegato alla trasmissione e la partita iva del soggetto cessato in caso di trasformazioni aziendali;
  • i dati relativi alla sussistenza dei requisiti;
  • le sezioni dedicate alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti e al non superamento dei limiti massimi di aiuti di Stato previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021;
  • l’importo del minor contributo richiesto, se rideterminato ai fini del rispetto del limite massimo previsto per la sezione 3.1 del Temporary Framework;
  • l’IBAN del richiedente il contributo;
  • la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta;
  • la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza;
  • il quadro A con indicazione degli aiuti di Stato ricevuti dal richiedente durante il periodo di emergenza;
  • il quadro B nel caso in cui il soggetto richiedente abbia dichiarato nell’istanza che fa parte di un'impresa unica, con indicazione dei codici fiscali dei soggetti appartenenti alla stessa.

 

Delega agli intermediari

Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:

  • sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente;
  • sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi).

E’ possibile, in caso di errore, presentare entro il 9 dicembre 2021 una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.