Menu della sezione Credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura

Chi non può fruirne

L'agevolazione non si applica:

  • alle imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno
  • alle imprese in difficoltà, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472
  • alle grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
  • alle imprese specificamente individuate all’articolo 1 del regolamento (UE) 2022/2473.

L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese che svolgono in via principale o esclusiva l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.