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Credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura
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Chi non può fruirne
L'agevolazione non si applica:
- alle imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno
- alle imprese in difficoltà, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472
- alle grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
- alle imprese specificamente individuate all’articolo 1 del regolamento (UE) 2022/2473.
L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese che svolgono in via principale o esclusiva l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.