Menu della sezione Credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura

Come fruire del credito

I soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione utilizzando il modello approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024 nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Il credito risultante dalla comunicazione è utilizzabile:

  1. per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto attuativo e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta;
  2. per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.