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Credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura - Che cos'è
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Credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura - Che cos'è
Ultimo aggiornamento: 20 novembre 2024
E’ stato istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese operanti nella produzione di prodotti agricoli e nel settore forestale e delle micro e pmi attive nella pesca e nell’acquacoltura che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (c.d. “ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 50.000 euro.
Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto indicate nei Capi II e III del decreto attuativo (decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 settembre 2024). Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.
Per il riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per l’invio della comunicazione va utilizzato il modello approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024.
La percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile sarà determinata secondo le regole stabilite dall'articolo 4, comma 4, del decreto attuativo, e sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 27 gennaio 2025.