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Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica - Che cos'è
Ultimo aggiornamento: 13 agosto 2024
Attenzione: l’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica. In particolare, è previsto che tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una nuova comunicazione attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione già presentata. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione inviata dal 12 giugno reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, sarà approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2024.
La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024 e sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 12 dicembre 2024.
Pertanto, in attuazione di quanto previsto dal citato decreto-legge n. 113 del 2024, non potranno essere più presentate le comunicazioni integrative previste dal paragrafo 5 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024 e neppure le comunicazioni previste dall’articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale del 17 maggio 2024.
L’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (c.d. “ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.
Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.
In base all'art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.