Menu della sezione Richiesta di rimborso generico
Risposte alle domande più frequenti
L’apposizione della firma sul frontespizio dell’assegno, e quindi non sul retro, di fatto rende il titolo “non incassabile”.
L’ufficio dell’Agenzia potrà procedere con una seconda emissione soltanto dopo il termine di esigibilità del titolo (60 giorni dalla data di emissione), tenuto conto dei tempi di lavorazione di altre istanze.
Si consiglia, al fine di ridurre i tempi di erogazione del rimborso, di comunicare all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità previste (vedi Faq dedicata) il codice Iban di un conto corrente bancario o postale per consentire l’accredito diretto, senza quindi emissione di assegno.
Qualora l’assegno si riferisca ad un secondo tentativo di pagamento, non andato a buon fine, il beneficiario dovrà inviare una specifica richiesta di ulteriore erogazione del rimborso all’ufficio territoriale dell’Agenzia.
Queste le possibili cause:
1) la quota di rimborso spettante potrebbe essere stata accreditata sul conto corrente bancario o postale comunicato all’Agenzia (verifichi la presenza dell’Iban nella sua Area riservata)
2) potrebbero esserci somme a suo carico iscritte a ruolo; in questo caso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato la procedura per la compensazione volontaria prevista dall’art. 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (l’agente della riscossione notificherà un invito al beneficiario del rimborso ad aderire alla compensazione volontaria per un importo corrispondente ai ruoli esistenti).
Se il suo caso non rientra nelle casistiche descritte, prima di rivolgersi all’ufficio territoriale competente, si consiglia di accedere al sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e, nella propria Area riservata, consultare il “Nuovo Cassetto fiscale”, dove è indicato lo stato di lavorazione di tutti i suoi rimborsi fiscali.
L’Amministrazione competente all’erogazione dei rimborsi fiscali è l’Agenzia delle entrate. Per avere informazioni sui rimborsi puoi:
- accedere al sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e, nella tua Area riservata, consultare il “Cassetto fiscale”, dove è indicato lo stato di lavorazione di tutti i rimborsi fiscali richiesti.
Per accedere all’Area riservata puoi utilizzare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure la CIE (Carta di Identità Elettronica) o la CNS (Carta Nazionale dei Servizi); - telefonare ai servizi di assistenza dell’Agenzia delle entrate, che sono attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17 (con esclusione delle festività nazionali), chiamando i numeri
- 800.90.96.96 numero verde da rete fissa
- 06 97617689 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore)
- 0039 0645470468 dall’estero – servizio in lingua italiana (costo a carico del chiamante)
- chiedere a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Puoi consultare gli indirizzi e recapiti (telefono, e-mail, PEC) dell’ufficio al quale vuoi rivolgerti nella pagina: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/lista-uffici.
I rimborsi di competenza dell’Agenzia delle entrate possono essere erogati solo dopo che sono stati riconosciuti dall’ufficio territoriale di competenza. Il pagamento avviene prioritariamente mediante un bonifico sul conto corrente, bancario o postale, indicato dall’interessato alla stessa Agenzia.
In questo modo, L’Agenzia utilizzerà le coordinate del conto corrente (IBAN) comunicate dal beneficiario per effettuare tutti i rimborsi in suo favore, fino a quando lo stesso interessato le modificherà o eliminerà.
Solo in caso di mancata comunicazione delle coordinate IBAN, il pagamento dei rimborsi alle persone fisiche avviene tramite titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane S.p.A. e recapitati, con raccomandata, presso il domicilio fiscale del beneficiario.
Il contribuente che riceve l’assegno vidimato intestato a suo nome, entro 60 giorni dalla data di emissione (termine di validità che è impresso sul titolo) può:
- versarlo sul proprio conto corrente postale o bancario;
- presentarlo per l’incasso in contanti presso qualsiasi ufficio postale.
Le coordinate IBAN del proprio conto corrente possono essere comunicate utilizzando:
- una specifica applicazione informatica, disponibile nella propria Area riservata del sito internet all’Agenzia delle entrate, che consente all’interessato di inserire egli stesso i dati dell’IBAN.
Dopo l’accesso all’Area riservata (utilizzando SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale; CIE, Carta di Identità Elettronica; CNS, Carta Nazionale dei Servizi), occorre seguire il percorso: Servizi / Rimborsi / Comunicazione IBAN per accredito su c/c; - un apposito modello, disponibile nel sito internet dell’Agenzia seguendo il percorso: Home / Cittadini / Pagamenti e rimborsi / Rimborsi / Accredito rimborsi su conto corrente.
Il modello per la comunicazione dell’IBAN può essere presentato:- inviando un messaggio PEC con allegato il modello firmato digitalmente dall’interessato. La PEC può essere inviata a qualsiasi ufficio (preferibilmente, alla Direzione Provinciale di propria competenza), i cui indirizzi possono essere consultati nella pagina https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/lista-uffici
- consegnando il modello a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia, allegando la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, che deve essere esibito al momento della consegna. Il modello deve riportare la firma autografa dell’interessato e può essere presentato anche da una persona appositamente delegata, compilando la sezione riservata alla delega: in questo caso, occorre allegare al modello le fotocopie dei documenti di identità sia del delegante che del delegato.
Qualora il contribuente non sia titolare di un conto corrente e per qualsiasi motivo non possa incassare l’assegno, trascorsi 60 gg. dalla data della sua emissione (stampata sullo stesso assegno), termine oltre il quale non può essere più riscosso, il rimborso sarà automaticamente assegnato all’ufficio territoriale dell’Agenzia affinché siano appurate le cause della mancata riscossione e venga effettuata la nuova erogazione. Quindi, l’interessato non deve presentare alcuna istanza.
Nel caso in cui anche il secondo tentativo di pagamento non vada a buon fine, il beneficiario dovrà inviare una specifica richiesta di ulteriore erogazione del rimborso all’ufficio territoriale dell’Agenzia.
Analogamente, è necessario segnalare all’ufficio territoriale dell’Agenzia qualunque anomalia che venisse riscontrata, come, ad esempio, inesattezze dell’intestazione dell’assegno o dell’indirizzo in cui è avvenuto il recapito.
Nel sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) possono essere consultate le pagine tematiche riservate ai rimborsi, seguendo il percorso: Home / Cittadini / Pagamenti e rimborsi / Rimborsi / Richiesta di rimborso generico / Vedi tutti i rimborsi.
In queste pagine sono fornite le informazioni per richiedere, ad esempio, un rimborso su istanza, con la dichiarazione IVA o delle imposte sui redditi, ecc..
Inoltre vengono illustrati casi di rimborsi particolari, come quelli relativi al Canone TV, oppure riguardanti soggetti UE per l'IVA versata in Italia o soggetti italiani per l’IVA versata in un altro Stato UE, ed altre ipotesi ancora.
Accedendo ai link presenti in queste pagine, è possibile ottenere anche la modulistica richiamata, la normativa di riferimento e i documenti della prassi in materia.
Riguardo al pagamento dei rimborsi intestati a contribuenti deceduti, l’articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2022: apre una nuova finestra ha previsto che, nei casi successione legittima, il rimborso sia pagato ai soggetti aventi diritto, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, come risultanti dalla dichiarazione di successione presenta.
Quindi, in questi casi l’Agenzia delle entrate erogherà il rimborso con procedure automatizzate direttamente ai beneficiari, senza che sia presentata alcuna istanza.
Se i soggetti chiamati all’eredità intendono non ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto, possono darne comunicazione all’Agenzia utilizzando un servizio web disponibile nell’Area riservata del relativo sito internet. In particolare, dopo essere entrati nell’Area riservata, previa autenticazione, occorre selezionare la scheda “Servizi” e poi la categoria “Rimborsi”. In alternativa, è possibile utilizzare anche la casella di ricerca testuale.
Ulteriori informazioni al riguardo possono essere consultate nel sito internet dell’Agenzia seguendo il percorso: Home / Cittadini / Pagamenti e rimborsi / Rimborsi / Rimborsi intestati a un contribuente deceduto.
Invece, nelle ipotesi di successione testamentaria o qualora la dichiarazione successione non sia stata presentata, l’ufficio territoriale dell’Agenzia competente per la lavorazione del rimborso chiederà agli interessati di produrre la documentazione idonea ad attestare la qualità di eredi.