I tempi di conclusione dei lavori

Le ordinanze commissariali precisano che, ai fini della concessione dei contributi, i tempi previsti per la conclusione dei lavori per la riparazione o la demolizione e ricostruzione degli edifici con danni lievi sono ulteriormente prorogati se il cittadino ha manifestato la volontà di usufruire anche del Superbonus.

In particolare, qualora oltre al contributo per la ricostruzione per interventi su edifici danneggiati con danni lievi, si intenda fruire anche, del Superbonus spettante per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” e “trainati”, i tempi previsti per la conclusione dei lavori, ai fini della concessione del predetto contributo, sono prorogati di ulteriori sei mesi rispetto ai tempi individuati dalle stesse ordinanze commissariali.

Come anticipato nell’introduzione, il Testo unico della ricostruzione privata all’art. 49 comma 3 ha introdotto un’importante novità, stabilendo che: «[…]. Il termine di esecuzione dei lavori è ugualmente prorogato di sei mesi nel caso di edifici con livello operativo L0 sui quali si eseguano interventi di rafforzamento locale, qualora vengano realizzati ulteriori interventi volti a ridurre la vulnerabilità sismica».  Tale disposizione può applicarsi anche alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore del Testo unico in considerazione delle previsioni dell’art. 1 dell’Ordinanza commissariale n. 131/2022 come modificato dall’art.11 della Ordinanza commissariale n. 139/2023, su richiesta del beneficiario del contributo.

Qualora invece su edifici danneggiati con danni lievi siano realizzati interventi antisismici ammessi al Superbonus che prevedono interventi di miglioramento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, il termine di ultimazione dei lavori, ai fini della concessione del contributo per la ricostruzione, è quello previsto dalle Ordinanze commissariali (n. 108/2020, n. 111/2020) e dal Testo unico della ricostruzione privata per gli interventi su edifici con danni gravi.