Il superbonus negli aggregati edilizi

Le ordinanze del Commissario per la ricostruzione del sisma 2016 definiscono “aggregato edilizio” un insieme di almeno tre edifici (unità strutturali) strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica.
Ogni singolo edificio che costituisce l’aggregato può, a sua volta, essere costituito da più unità immobiliari.
L’aggregato è riparato o ricostruito mediante un unico progetto; anche il contributo per l’intervento edilizio è unico e stabilito per l’intero aggregato ancorché individuato sulla base delle singole unità immobiliari che lo compongono.
I proprietari delle unità strutturali (edifici) che compongono l’aggregato si costituiscono in consorzio in coerenza con la disciplina indicata nel decreto “sisma” (decreto legge n. 189 del 2016) e nelle ordinanze commissariali.
Ai fini dell’applicazione del Superbonus, all’aggregato edilizio si applicano le medesime disposizioni previste per i condomini in relazione al trattamento delle parti comuni, ferma restando la ripartizione delle spese fra i proprietari delle unità che costituiscono il consorzio.
In particolare, i soggetti legittimati avranno diritto al Superbonus sulla quota di spesa per gli interventi realizzati sulle parti comuni, eccedente il contributo per la ricostruzione attribuibile a ogni singola unità immobiliare.