Menu della sezione I contributi a fondo perduto per i settori economici con nuove restrizioni
- Introduzione
- Il contributo del decreto ristori
- In cosa consiste
- La misura del contributo
- L’integrazione del contributo “Ristori”
- A chi spetta
- L’accreditamento diretto
- L’accreditamento dopo la presentazione di istanza
- Il contributo del decreto ristori bis
- Come predisporre e trasmettere l’istanza
- I controlli e l’eventuale restituzione
- Per saperne di piu
In cosa consiste
Il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del decreto “Ristori” è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate ai titolari di partita Iva che, sulla base della codifica Ateco, esercitano l’attività prevalente in uno dei settori economici individuati dallo stesso decreto legge con una specifica tabella contenuta nell’allegato 1.
La tabella è stata modificata con ampliamento dei codici Ateco dal decreto “Ristori bis” e il decreto “Ristori quater” ha previsto all’allegato 1 un’ulteriore tabella di codici Ateco per i quali è possibile beneficiare del contributo.
L’importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”), al quale – per le numerose categorie economiche maggiormente impattate dal lockdown - si applica un aumento percentuale che può arrivare fino al 400%. L’erogazione avviene:
- con modalità automatica, se il beneficiario del contributo “Ristori” aveva ottenuto l’accredito del contributo di cui all’art. 25 del decreto Rilancio (ottenuto a seguito della presentazione di istanza nel periodo 15 giugno – 13 agosto 2020 ovvero dal 25 giugno al 24 agosto 2020, per gli eredi che proseguono l’attività del deceduto)
- a seguito della presentazione telematica di apposita istanza, per i soggetti che non avevano richiesto il precedente contributo previsto dal decreto Rilancio.
L’Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale intestato al richiedente, il cui Iban è già stato indicato sull’istanza precedentemente presentata o viene indicato dal richiedente sull’istanza per il nuovo contributo.
Attenzione: Il nuovo contributo a fondo perduto è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.