Informazioni per specifiche categorie di lavoratori

Ultimo aggiornamento: 24/02/2021

In Italia i “sostituti d’imposta” (datori di lavoro o committenti) operano delle ritenute a titolo d’acconto sulle somme che pagano

  • ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Lo stesso avviene sulle pensioni erogate dagli enti pensionistici ai pensionati
  • ai lavoratori autonomi professionali, cioè chi svolge un’attività autonoma professionale con partita iva
  • ai lavoratori autonomi occasionali, cioè che svolgono la propria attività non abitualmente e quindi non sono tenuti ad avere una partita Iva.

L’ammontare delle ritenute è attestato nella Certificazione Unica che ogni anno il sostituto d’imposta consegna al lavoratore o al pensionato.

Le ritenute sono dette “a titolo d’acconto” perché i redditi su cui si applicano sono soggetti a tassazione ordinaria e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi. Anche le ritenute andranno indicate nella dichiarazione e diminuiranno l’imposta complessivamente dovuta dal contribuente.

Per i lavoratori autonomi professionali residenti in Italia la ritenuta a titolo d’acconto è del 20%.
Se invece il lavoratore autonomo non è residente in Italia la ritenuta è del 30% ed è “a titolo d’imposta”, cioè è definitiva e non va inserita nella dichiarazione dei redditi.

Lavoratori autonomi residenti in Italia

Chi svolge un lavoro autonomo in modo abituale, continuo ed esclusivo con un soggetto residente in Italia deve:

  • aprire la partita Iva
  • svolgere tutti gli adempimenti fiscali nel corso della propria attività. Il primo passo è verificare se l’attività può rientrare nell’agevolazione del regime forfetario. Se non rientra nel regime forfetario, sono previsti i seguenti adempimenti:
    • tenere le scritture contabili
    • presentare la dichiarazione dei redditi Modello Redditi PF (in particolare il quadro LM)
    • presentare, se dovuto, il prospetto degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)
    • presentare, se dovuta, la dichiarazione Irap 
    • svolgere, se dovuti, gli obblighi Iva.

Lavoratori dipendenti distaccati all’estero

Il lavoratore distaccato all’estero è il lavoratore dipendente che svolge la propria opera in uno Stato estero sotto la direzione di un soggetto diverso dal suo datore di lavoro.

Se il lavoratore distaccato all’estero è fiscalmente residente in Italia, deve dichiarare in Italia anche i redditi prodotti all’estero. Se l’attività lavorativa all’estero è svolta in via esclusiva e continuativa per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi, il reddito di lavoro dipendente è calcolato sulla base delle cosiddette “retribuzioni convenzionali”, fissate annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (vedi la circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, paragrafo 1.5.7).

Se il lavoratore non è fiscalmente residente in Italia, in via generale dichiara in Italia soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Se però esiste una convenzione contro le doppie imposizioni con il Paese estero di residenza o di produzione del reddito, si seguono le regole stabilite dalla convenzione.

Lavoratori residenti in Italia frontalieri

Per i soggetti residenti in Italia che svolgono in via continuativa ed esclusiva un lavoro dipendente all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, i redditi sono imponibili ai fini Irpef per la parte superiore a 7.500 euro.

 

Lavoratori dipendenti di società di un altro Paese Ue distaccati presso una consociata italiana

I lavoratori dipendenti di società con sede in un altro Paese Ue distaccati presso una società consociata italiana seguono le regole ordinarie del reddito da lavoro dipendente (articolo 51, commi da 1 a 8 del DPR n. 917/86).