Introduzione

Il decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020) ha elevato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (Superbonus).

La disciplina di riferimento, contenuta nell’articolo 119 è stata più volte modificata: dapprima con la legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e con la legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), poi con il decreto legge n. 176 del 2022, più recentemente, con la legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022), con il decreto legge n. 11 del 2023 e da ultimo con il decreto legge n. 104 del 2023.

Le disposizioni attuative della predetta detrazione sono contenute nel:

  • decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 (requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici)
  • decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 (requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici)
  • decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 329/2020 (modifica al Dm n. 58/2017, recante “Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”).

Chiarimenti in ordine all’applicazione del Superbonus sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate, tra l’altro, con:

  • circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020
  • risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020
  • circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020
  • risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022
  • circolare n. 19/E del 27 maggio 2022
  • circolare n. 23/E del 23 giugno 2022
  • circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022
  • circolare n. 3/E del 8 febbraio 2023
  • circolare n.13/E del 13 giugno 2023
  • circolare n. 17/E del 26 giugno 2023
  • circolare n. 27/E del 7 settembre 2023.

Il Superbonus si aggiunge, nei termini che saranno in seguito chiariti, ai contributi previsti per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.

 

L’articolo 119 del decreto Rilancio prevede, in particolare:

  • al comma 1-ter, che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 [interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus] spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»
  • al comma 4-quater, che «nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza», il Superbonus per interventi antisismici spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Il comma 4-ter stabilisce, inoltre, che i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016 e nei Comuni di cui all’art. 1 comma 2 del medesimo decreto legge, e di cui al decreto legge n. 39/2009. In tal caso, tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione.

La norma è stata ulteriormente modificata al fine di estendere tale disposizione - prima limitata ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell'Abruzzo colpiti dal sisma 2009 - a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza.

È previsto, infine, che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Per i medesimi interventi, inoltre, viene mantenuta la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi, in deroga alle limitazioni introdotte dal citato Decreto legge n. 11 del 2023.

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 ha fornito, con propri provvedimenti, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, i primi indirizzi sulla coesistenza tra i due istituti: Superbonus e contributo per la ricostruzione.Dapprima, l’Ordinanza commissariale n. 108 del 2020 ha stabilito che, per gli interventi antisismici ammessi al Superbonus (articolo 119, comma 4 del decreto Rilancio) - di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per i quali è previsto il contributo commissariale - occorre riferirsi, in ordine alle modalità applicative, alla precedente Ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018, adottata per coordinare l’applicazione del predetto contributo e della detrazione di cui all’articolo 16, commi 1-bis e seguenti, del decreto legge n. 63/2013 (cosiddetto Sismabonus).
Successivamente, con l’Ordinanza commissariale n. 111/2020, è stato stabilito all’articolo 6 che:

  • il Superbonus e ogni altro incentivo fiscale spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione
  • il Superbonus spetta per le spese sostenute per tutti gli interventi edilizi, ammessi alla predetta detrazione, di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito
  • è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo per accedere al Superbonus, nonché ai contributi per la ricostruzione post sisma, ferma restando, nell’ambito del computo metrico e del conseguente quadro tecnico economico, la necessità di indicare distintamente le spese ammesse al contributo e quelle eccedenti, ammesse al Superbonus
  • con riferimento agli interventi edilizi su edifici con danni lievi, per i quali si intende fruire del Superbonus ai sensi dell’articolo 119, commi 1, 2, 4-bis, 5, 6 e 8 del decreto Rilancio, il termine di esecuzione dei lavori è ulteriormente prorogato di sei mesi. In caso di interventi edilizi su edifici con danni lievi che comportano lavorazioni finalizzate al miglioramento sismico dell’edificio che rientrino nel Superbonus ai sensi del comma 4, del medesimo articolo 119, il termine di esecuzione dei lavori è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi (si veda il capitolo 7) e il miglioramento sismico è valutabile, in questi casi, secondo quanto disposto al § 8.4.2. delle vigenti Norme tecniche per le costruzioni
  • le disposizioni sopra riportate si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo e anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d’opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione.

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla compatibilità tra le detrazioni spettanti in base alla normativa vigente e i contributi statali concessi per la ricostruzione di edifici danneggiati da eventi sismici.

Inoltre, con l’Ordinanza commissariale n. 118/2021 sono state modificate le Ordinanze commissariali nn. 8, 13, 19 in relazione ai tempi e alle modalità di erogazione degli stati di avanzamento, stabilendo che i medesimi possano essere erogati con l’avvenuta esecuzione della percentuale stabilita di lavori ammessi al contributo per la ricostruzione.

Infine, con l’Ordinanza commissariale n. 130/2022 è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata che al Capo III dedica l’intera Sezione V, dall’art. 46 all’art. 50, al concorso di risorse tra il contributo per il sisma e le agevolazioni fiscali. L’articolo 49 comma 3, del predetto Testo unico, stabilisce che: «[…]. Il termine di esecuzione dei lavori è ugualmente prorogato di sei mesi nel caso di edifici con livello operativo L0 sui quali si eseguano interventi di rafforzamento locale, qualora vengano realizzati ulteriori interventi volti a ridurre la vulnerabilità sismica».

Il citato Testo unico, composto dalle disposizioni normative e dagli allegati tecnici, entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023 e si applica alle domande relative alla ricostruzione privata presentate successivamente a tale data, nonché a quelle non ancora definite per le quali è chiesta l’applicazione delle disposizioni dell’art. 4 comma 5 del medesimo Testo unico e, qualora richiesto, anche a quelle già decretate in ottemperanza delle disposizioni di maggior favore di cui all’art. 1 dell’Ordinanza commissariale n. 131/2022, come modificato dall’Ordinanza commissariale n. 139/2023 art. 11. L’articolo 2 dell’Ordinanza commissariale n. 130/2022 stabilisce, infatti che «Per le domande relative alla ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore del Testo unico si applicano le disposizioni presenti e non quelle contenute nelle ordinanze commissariali previgenti, di cui all’elenco contenuto nell’Allegato n. 15, fatte salve quelle espressamente richiamate dal Testo unico, di cui al successivo comma 3, nonché le  ordinanze speciali per i Comuni maggiormente colpiti, per le disposizioni in deroga ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto legge n. 77 del 2020, come convertito nella legge n. 120 del2020, per quanto di competenza territoriale».

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, la presente guida intende chiarire alcuni aspetti applicativi e operativi connessi all’accesso al contributo post sisma e alla contestuale fruizione del Superbonus.

La guida è completata con le risposte ad alcune domande poste dagli operatori del settore e pervenute alla struttura commissariale.