Iscrizione al servizio sanitario

L’iscrizione al Servizio sanitario nazionale ha normalmente la stessa validità della durata del permesso di soggiorno. Alla scadenza, il cittadino che ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno deve rivolgersi nuovamente all’ASL di competenza per rinnovare l’iscrizione e richiedere l’emissione di una nuova tessera sanitaria.

Per l’iscrizione del cittadino al Servizio sanitario nazionale, l’ASL può utilizzare anche il codice fiscale provvisorio attribuito dall’Agenzia delle entrate (anche a seguito delle richieste provenienti dal Ministero dell’Interno (SUI/Questura, procedura di emersione dal lavoro irregolare).

Se il codice numerico provvisorio attribuito al cittadino straniero è stato attribuito per una “possibile omocodia” (due o più persone con dati anagrafici tali da generare lo stesso codice fiscale) la ASL inviterà il cittadino a rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle entrate per farsi attribuire il codice fiscale definitivo.

Il codice fiscale richiesto dai cittadini all’Agenzia delle entrate entro i primi 90 giorni di soggiorno in Italia è valido anche oltre tale periodo, in quanto non ha nessun legame con il permesso di soggiorno. Anche questo codice fiscale, pertanto, in presenza delle condizioni per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolare, può essere utilizzato per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

I cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, ma che non rientrino nelle tipologie sopra descritte e siano in possesso di un permesso di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi (non obbligati all’iscrizione al SSN), possono comunque iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale, versando un contributo forfettario annuale (ulteriori indicazioni alla pagina “Come fare l'iscrizione volontaria al SSN”).

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina “Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri” del sito del Ministero della Salute.

CITTADINI IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE

I cittadini in attesa di regolarizzazione possono comunque essere iscritti al Servizio sanitario nazionale con il codice fiscale numerico provvisorio (solitamente rilasciato dallo Sportello Unico dell’Immigrazione o dalla Questura), presentando all’ASL la ricevuta della domanda di regolarizzazione.

In questo caso, non verrà inviata automaticamente la tessera sanitaria, ma potrà essere rilasciato dall’ASL solo un certificato sostitutivo, che contiene il numero identificativo della tessera sanitaria.

Se il cittadino straniero per il quale è stata richiesta la regolarizzazione non conosce il codice fiscale che gli è stato attribuito, le ASL hanno a disposizione una procedura che consente di recuperarlo, inserendo i dati anagrafici completi del cittadino.

Il cittadino straniero non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno in Italia ha diritto, comunque, alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, alle cure per malattia e infortunio nelle strutture pubbliche o private convenzionate. A tal fine, dovrà richiedere all’ASL un tesserino chiamato “STP” (Straniero Temporaneamente Presente) valido sei mesi ed eventualmente rinnovabile.

Sull’assistenza sanitaria dei cittadini stranieri sono disponibili ulteriori informazioni in una sezione del sito del Ministero della Salute contenete le risposte alle domande più frequenti.