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La disciplina degli anni passati

La misura agevolativa del super ammortamento, reintrodotta dal “decreto crescita” (articolo 1, Dl n. 34/2019), ha operato anche in precedenti annualità, seppure con alcune differenze, in primis l’assenza di un tetto massimo di investimenti agevolabili.

Investimenti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016
La maggiorazione è del 40% e riguarda anche i mezzi di trasporto a motore di cui all’articolo 164 del Tuir.

Investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 giugno 2018, a condizione che, entro il 31 dicembre 2017, l’ordine risultava accettato dal venditore ed era avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La maggiorazione è del 40% e, relativamente ai mezzi di trasporto, opera solo per i veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, lettera a), del Tuir (i cui costi sono integralmente deducibili), ossia quelli adibiti ad uso pubblico, come i taxi, e quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali, cioè senza i quali l’attività non può essere esercitata (ad esempio, le autovetture per le imprese che svolgono attività di noleggio).

Investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 ovvero fino al 30 giugno 2019, a condizione che, entro il 31 dicembre 2018, l’ordine risultava accettato dal venditore ed era avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La maggiorazione è del 30%. Sono esclusi tutti i mezzi di trasporto a motore di cui all’articolo 164, comma 1, del Tuir.