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Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni
Le comunicazioni emesse a seguito del controllo formale
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- Le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata
- Cosa fare quando si riceve una comunicazione di irregolarità
- L'istituto del "lieve inadempimento"
- Rateizzazione delle somme dovute
- Per saperne di più
Le comunicazioni emesse a seguito del controllo formale
Il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi è effettuato in base a quanto prevede l’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973.
Con questo controllo l’Agenzia verifica che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni (per esempio, enti previdenziali e assistenziali).
Il contribuente può essere invitato dall’ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e quanto esposto in dichiarazione.
Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.
Il controllo formale consente di:
- escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto
- escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell’Agenzia delle entrate
- determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti
- liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
La comunicazione degli esiti del controllo formale è inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione e, in alcuni casi, tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).
Attenzione
Le comunicazioni, sia degli esiti del controllo automatico sia del controllo formale, non sono veri e propri atti impositivi, anzi, la loro funzione è rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella. Pertanto, non sono impugnabili autonomamente dinanzi alle Corti di giustizia tributaria.