Cartella di pagamento - Che cos'è

 

Ultimo aggiornamento: 18 ottobre 2022

La cartella di pagamento è l’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il pagamento delle somme risultate a debito del contribuente a seguito dell’attività di controllo dell’ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.).

Per la riscossione dei tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate la cartella di pagamento è emessa per gli atti derivanti dall’ordinaria attività di liquidazione e di controllo di imposte e tasse fatta eccezione per gli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78/2010 ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA e connesso provvedimento di irrogazione sanzioni.

La cartella di pagamento contiene la descrizione delle somme dovute, l’intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla notifica nonché tutte le informazioni sulle modalità di pagamento, anche rateale, e sulle modalità per richiedere il riesame, la sospensione o l’annullamento del debito rivolgendosi all’ente creditore o presentando ricorso al giudice.

Con provvedimento del 17 gennaio 2022 è stato approvato un nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022 che, ai sensi della modifica del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione (art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999) per effetto della Legge di Bilancio per il 2022, non contiene più l’addebito al contribuente degli oneri di riscossione.

La procedura
 

Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori vengono iscritte a ruolo.

Il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute.

Il ruolo viene formato dall’ente creditore e trasmesso all’Agenzia delle entrate-Riscossione che provvede ad elaborare e notificare la cartella di pagamento ai fini della riscossione delle somme indicate.

In caso di mancato pagamento della cartella nel termine di 60 giorni (o del diverso termine di 180 giorni previsto da specifiche leggi) dalla notifica, o di mancata richiesta di rateazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare nei confronti del debitore (e dei suoi coobbligati) procedure cautelari e conservative (fermo amministrativo di beni mobili registrati; ipoteca) o l’esecuzione forzata per il recupero coattivo del credito sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo (pignoramento dei beni mobili, immobili o dei crediti).

In caso di mancato pagamento della cartella nei termini, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora, maturati giornalmente dalla data di notifica della stessa, e tutte le eventuali ulteriori spese.

Gli interessi di mora sono fissati annualmente con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sulla base della media dei tassi bancari attivi.