Come rateizzare la cartella di pagamento

La rateizzazione della cartella di pagamento può essere richiesta in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere mediante apposita istanza presentata all’Agente della riscossione.

Se l’importo del debito per il quale si intende richiedere la rateizzazione è superiore a 120.000 euro occorre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Per le modalità di presentazione dell’istanza si invita a consultare il sito dell’Agente della riscossione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/)

La rateazione del pagamento può essere concessa fino ad un massimo di 72 rate mensili.

In caso di grave e comprovata situazione di difficoltà non imputabile al debitore, legata alla congiuntura economica, la dilazione può essere concessa fino a un massimo di 120 rate mensili di importo costante; in questo caso, indipendentemente dall’importo del debito per il quale si sta richiedendo rateizzazione, occorre documentare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica.

In caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, la dilazione può essere prorogata una sola volta,  a condizione che non sia intervenuta decadenza.

La decadenza dal beneficio della rateazione si verifica in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di un determinato numero di rate anche non consecutive. In particolare:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (come previsto dal "Decreto Fiscale");
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (come previsto dal "Decreto Ristori");
  • per le rateizzazioni presentate dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.
  • per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

A seguito della decadenza:

a) l’importo residuo diventa riscuotibile, per intero, in unica soluzione.

b) se la decadenza riguarda una richiesta di rateizzazione presentata:

  1. fino al 15 luglio 2022 il debito può comunque essere nuovamente rateizzato solo se, all'atto della presentazione della nuova richiesta, viene regolarizzato l’importo corrispondente a quello delle rate che risultano scadute alla stessa data. In questo caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data;
  2. dal 16 luglio 2022 il carico non può essere più rateizzato.