Comunicazioni di irregolarità - Che cos'è

 

Ultimo aggiornamento:  26 gennaio 2024

Le comunicazioni di irregolarità sono emesse a seguito dell'attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente o, comunque, in possesso dell'Agenzia delle Entrate (c.d. controllo automatico). Le comunicazioni possono anche derivare da controlli diretti a verificare la correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti attraverso un riscontro con la documentazione richiesta al contribuente oppure incrociando i dati presenti nelle dichiarazioni presentate anche da altri soggetti o trasmessi per legge all'Agenzia (c.d. "controllo formale").

Se il contribuente riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di una sanzione ridotta (10% per le comunicazioni da controllo automatico, 20% per quelle da controllo formale), oltre che dell'imposta oggetto della rettifica e dei relativi interessi.

Il contribuente che ritiene non fondata la pretesa tributaria contenuta nelle comunicazioni può utilizzare:

  • in caso di comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatico, il canale telematico CIVIS – Assistenza per comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità e cartelle di pagamento, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia oppure il servizio di assistenza telefonico fornito dalle sezioni di assistenza multicanale telefonando al numero verde 800.90.96.96 (da telefono fisso) oppure allo 0696668907 (da telefono cellulare). In alternativa, può rivolgersi, previo appuntamento, a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia. Per inviare la documentazione eventualmente richiesta dall’ufficio per la trattazione dell’istanza, è possibile utilizzare il servizio “Consegna documenti e istanze”, disponibile nella sezione “Suggerimenti” dell’area riservata
  • in caso di comunicazione derivante dal controllo formale, il servizio CIVIS – Assistenza per controllo formale oppure rivolgersi, previo appuntamento, all’ufficio di competenza che ha emesso la comunicazione.

L’articolo 10 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 ha previsto la sospensione dell’invio delle comunicazioni dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, esclusi i casi di indifferibilità e urgenza.