Esito del ricorso e applicazione della sentenza

La controversia è trattata di norma in “Camera di consiglio” (senza la presenza delle parti). Se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica, in presenza o da remoto, deve farne richiesta alla Corte di giustizia con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite nei 10 giorni liberi prima della data di trattazione. L'istanza di pubblica udienza può anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali.

Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un’altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Se una parte chiede di discutere in presenza, i giudici e il personale amministrativo partecipano alla discussione sempre in presenza.

Subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l’esposizione del relatore, il collegio giudicante delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, a meno che non decide di depositarlo in segreteria e di comunicarlo ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni.

Udienza a distanza

Nella trattazione delle cause da remoto la segreteria della Corte di giustizia tributaria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l’identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

La sentenza viene resa pubblica mediante deposito telematico nella segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro3 0 giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l’avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro 3 giorni dal deposito.

Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti, depositando, nei successivi 30 giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.