La riscossione del tributo e delle sanzioni durante le fasi del ricorso

La riscossione del tributo e delle sanzioni durante le fasi del ricorso
Quando In caso di Quanto
dopo la notifica dell'accertamento
  • imposte dirette, Iva, imposta di registro
  • sanzioni
Rispettivamente: per un terzo della maggiore imposta, nessun importo
dopo la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado*
  • sentenza sfavorevole al contribuente
  • sentenza parzialmente sfavorevole al contribuente
Rispettivamente: per i due terzi**, per l'ammontare risultante dalla decisione (e comunque non oltre i due terzi)**
dopo la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado* sentenza sfavorevole al contribuente per il residuo ammontare indicato nella sentenza (a seguito delle novità introdotte dal decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo n. 546 del 31/12/1992, relative alle sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale).

* Lo stesso trattamento si applica alle sanzioni.

** Gli importi devono essere diminuiti di quanto già corrisposto.

In caso di sentenza a favore del contribuente, anche non definitiva, l'ufficio deve attivarsi tempestivamente entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, per eseguire gli obblighi stabili dalla sentenza stessa. Ai sensi del nuovo art. 69 del D.Lgs. n. 546 del 1992, applicabile alle sentenze depositate a decorrere dal 1° giugno 2016, sono immediatamente esecutive anche le sentenze non definitive concernenti istanze di rimborso ovvero atti relativi ad operazioni catastali. In tale ultimo caso, l'ufficio è tenuto ad eseguire la sentenza entro 90 giorni dalla notifica ovvero entro 90 giorni dalla presentazione della garanzia, alla quale il giudice può subordinare l'esecuzione del rimborso.

Se l'ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente può presentare un ulteriore ricorso per chiedere l'esecuzione della sentenza (giudizio di ottemperanza).

Il ricorso va presentato al Presidente della Commissione che ha emesso la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, come disposto dall'art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Con la sentenza, la Commissione tributaria decide anche l'ammontare delle spese processuali a carico della parte soccombente. In caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate, la Commissione tributaria può decidere di compensare le spese tra le parti del giudizio.

Le sentenze favorevoli al contribuente sono immediatamente esecutive anche in ordine alle spese di giudizio.