Sospensione dell'atto impugnato

La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell'atto impugnato.

Tuttavia, il ricorrente ha facoltà di chiedere alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (per esempio avviso di accertamento o cartella di pagamento), qualora ritenga che dall'atto gli possa derivare un danno grave e irreparabile.

L’istanza motivata di sospensione può essere contenuta nel medesimo ricorso oppure può essere presentata con atto separato, notificato alle altre parti e depositato in giudizio.

A seguito della riforma operata con il D.Lgs. n. 156 del 2015, la sospensione dell'atto impugnato può essere chiesta anche nei gradi successivi al primo (in appello, con istanza formulata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado; in pendenza del ricorso per Cassazione, con istanza formulata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che ha emesso la sentenza impugnata; in pendenza del giudizio di revocazione, alla Corte di giustizia tributaria presso cui pende tale giudizio).

Se la Corte concede la sospensione gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione della sentenza. Quando il giudizio è in materia di sanzioni tributarie, la sospensione può essere disposta dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che deve necessariamente concederla se il contribuente produce un'idonea garanzia, anche a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa.

Nei casi di sospensione dell’atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza.

Per i giudizi instaurati a decorrere dal 5 gennaio 2024, il decreto legislativo n. 220 del 2023 ha introdotto la possibilità di impugnare l’ordinanza con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado decide sulla richiesta di sospensione. Nel dettaglio:

  • l’ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di 15 giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria
  • l’ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di 15 giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria.

Non sono impugnabili l’ordinanza che decide sul reclamo e l’ordinanza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.