Dichiarazione sostitutiva

Disdire l’abbonamento con la dichiarazione sostitutiva

 

I contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l’abbonamento, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora (ad esempio perché li hanno ceduti), devono presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione compilando e inviando questo modello (Quadro A).

Non è più prevista la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento dell’apparecchio tv.

 

Termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione (Quadro A)

 

La dichiarazione di non detenzione (Quadro A), per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.

Esempio per l’anno 2020

La dichiarazione presentata

  • dal 1° luglio 2020 al 31 gennaio 2021 esonera dal pagamento per l’intero anno 2021
  • dal 1° febbraio al 30 giugno 2021 esonera dal pagamento per il secondo semestre (luglio-dicembre 2021)

 

La dichiarazione sostitutiva (Quadro A) va presentata ogni anno se continua a sussistere la non detenzione dell’apparecchio tv.

 

Termini di presentazione della dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito (Quadro B)

La dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito (Quadro B) può essere presentata in qualunque momento dell'anno e non deve essere ripresentata annualmente. Ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati.

  • Se i presupposti ricorrono dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno.
  • Se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell’anno.
  • Se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno successivo.
  • Se i presupposti ricorrono da una data antecedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione, può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione con effetto dal 1° semestre dell’anno di presentazione.

 

Modalità di presentazione

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata tramite:

  • applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate
  • intermediari abilitati
  • posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
    La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico)
  • forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all'Ufficio Canone TV - c.p.22 Torino - per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.