A chi spetta

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Il beneficio spetta a chi possiede o detiene, in base a un titolo idoneo, l’immobile oggetto di intervento:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie
  • l’inquilino o il comodatario dell’immobile
  • i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa
  • gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce
  • coloro che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
  • i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
  • il convivente di fatto
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il promissario acquirente.

L’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi e ai conviventi di fatto opera soltanto per i lavori eseguiti su immobili nei quali la convivenza può esplicarsi, ma non per quelli effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.