In generale

Se il soggetto passivo non opta per il regime MOSS in Italia deve adempiere agli obblighi Iva (dichiarazione e versamento) nello Stato Membro in cui è residente il consumatore previa richiesta di identificazione Iva in tale Stato.

Non optando per il regime speciale, il contribuente non può usufruire del Portale MOSS per l'identificazione unica ma ha l'onere di informarsi sulle modalità di adempimento degli obblighi Iva attivandosi presso le Amministrazioni fiscali di ciascuno Stato di Consumo.

Per ulteriori informazioni:

Scheda Informativa

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/telecom/index_en.htm

Il regime speciale MOSS, in vigore dal 1° gennaio 2015, prevede che tali prestazioni siano imponibili nello Stato del committente NON soggetto passivo d'imposta - diverso dallo Stato del prestatore - qualora lo stesso sia domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e, in alcuni casi, in base al luogo di effettivo utilizzo del servizio.

Il regime, in deroga ai principi generali di territorialità di cui all'art. 7-ter del d.P.R 633 del 1972, attiene alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici rese a soggetti privati (cd. B2C). Per le prestazioni rese a soggetti passivi d'imposta (cd. B2B) continuano ad essere in vigore, invece, le regole ordinarie previste dall'art. 7-ter del d.P.R. n 633 del 1972.

Ciascuno Stato membro mette a disposizione degli operatori che intendono avvalersi del regime speciale Iva, un'interfaccia elettronica, cd. "Portale MOSS", per l'effettuazione di tutti gli adempimenti richiesti: Identificazione, Registrazione, Dichiarazione e Versamento. Tutti gli adempimenti devono essere effettuati in modalità telematica accedendo alla predetta interfaccia, disponibile nell'ambito dei Servizi Telematici della Agenzia delle Entrate.

Si: nei casi di servizi resi a mezzo di strumenti elettronici in favore di consumatori finali residenti in uno dei suddetti territori l'applicazione dello schema speciale non è consentita in quanto si tratta di territori esclusi dall'applicazione dell'Iva.

Stati membri Territori esclusi
Finland Åland Island
France The Overseas Departments (DOM)
Germany The Island of Heligoland
Germany The territory of Büesingen
Greece Monte Atos
Italy Livigno
Italy Campione d'Italia
Italy The Italian waters of Lake Lugano
Spain The Canary Islands
Spain Ceuta
Spain Melilla
United-Kingdom Gibraltar