Autofatture

Si, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’interscambio. La fattura va compilata con la tipologia di documento TD27 “fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa” e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura.

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base:

  • per gli acquisti intracomunitari l’operatore IVA può trasmettere i dati dell’imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codiceTD18 “integrazione per acquisto di beni intracomunitari” in cui nel campo C/P sia riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;
  • per gli acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari, l’operatore IVA può trasmettere i dati dell’imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codice TD17 “integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero” in cui nel campo C/P sia riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;

Alternativamente, in entrambi i casi, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante uno dei codici previsti per la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento, che si compila indicando nel campo C/P la partita IVA del C/P effettivo e nel campo C/C l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 “Integrazione fattura reverse charge interno” e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore.

Si, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate al SdI e dovrà essere adoperato il Tipo Documento TD26 “cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)” in cui nei campi C/P e C/C dovranno essere inseriti i dati del soggetto che trasmette.

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.

Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante uno dei codici previsti per la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento, che si compila indicando nel campo C/P la partita IVA del C/P effettivo e nel campo C/C l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 “Integrazione fattura reverse charge interno” e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore.

Inoltre, con riferimento alle operazioni con l’estero:

  • per gli acquisti intracomunitari l’operatore IVA può trasmettere i dati dell’imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codiceTD18 “integrazione per acquisto di beni intracomunitari” in cui nel campo C/P sia riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;
  • per gli acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari, l’operatore IVA può trasmettere i dati dell’imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codice TD17 “integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero” in cui nel campo C/P sia riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;

Alternativamente, in entrambi i casi, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

L’articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, in caso di superamento del limite dei 7.000 euro di volume d’affari annuo, la cessazione del regime speciale dal periodo d’imposta successivo, a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34. In tale ultimo caso occorre, invece, annotare tutte le fatture emesse e ricevute in apposito registro.
In nessun caso, tuttavia, muta in corso d’anno il regime IVA applicabile ai prodotti agricoli, di cui alla Tab. A, parte I, del d.P.R. n. 633 del 1972, che rimangono soggetti alla c.d. aliquota di compensazione, mentre alle cessioni di prodotti diversi si applica l’aliquota IVA propria del bene. Peraltro, atteso che le “autofatture” emesse dai committenti/cessionari e le fatture di acquisto dei soggetti in parola transitano comunque dal Sistema di Interscambio, si ritiene che nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale.
In ipotesi autoconsumo, dovrà essere trasmessa elettronicamente al SDI un’autofattura con tipo documento TD27 “fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa” e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura.
In caso di passaggi interni invece dovrà essere trasmessa una fattura elettronica al SDI adoperando il tipo documento TD26 “cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)” con i dati del cedente/prestatore inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.

A seguito delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, a partire dal mese di luglio 2019 sarà possibile aderire al servizio di consultazione mediante apposita funzionalità resa disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi. La consultazione e il download delle fatture elettroniche all’interno del portale sarà possibile, a regime, solo se l’utente – o un suo intermediario specificatamente delegato – avrà aderito al servizio.

Questa novità è stata introdotta con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018 che, oltre a modificare il provvedimento del 30 aprile 2018, ha modificato anche il provvedimento del 5 novembre 2018 e il relativo modello di conferimento delle deleghe ai servizi del portale Fatture e Corrispettivi.

Conseguentemente, le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

Come precisato dalla cir 14/E del 2019, in ipotesi di autofattura per regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 (“TipoDocumento” “TD20”), nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento, nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).
A partire dal 1° ottobre 2020 le autofatture per integrazione degli acquisti interni in reverse charge devono essere emesse utilizzando il codice ”TipoDocumento” TD16.
I documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex art 6, comma 8, d.Lgs. n. 471/97.
Il SdI non effettua tale tipo di controllo perché si limita a fare il “postino” di fatture. Le responsabilità sono a carico di chi è obbligato ad emettere le fatture.
In caso di acquisto di prodotti da un operatore agricolo in regime agevolato (art. 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/72) da parte di un operatore IVA obbligato alla FE, quest’ultimo emetterà una fattura elettronica usando la tipologia “TD01” per conto dell’agricoltore venditore.
Valgono le disposizioni dell’art. 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97 e quanto specificato nel provvedimento del Direttore dell’AE del 30.04.18.
Il soggetto IVA che procede all’estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica (origine extracomunitaria), ai sensi dell’art. 50-bis, comma 6, del d.l. n. 331/1993 può predisporre un documento, contenente i dati necessari per l’assolvimento dell’imposta compresi i dati del fornitore, ed inviarlo tramite SdI con tipo documento TD22 che verrà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l’aliquota e l’imposta dovuta.
In caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno, se l’operatore vuole inviarla al Sistema di Interscambio, deve adoperare come tipo documento il TD16 “Integrazione fattura reverse charge interno” inserendo i dati del cedente effettivo nella sezione “Dati del cedente/prestatore” e i dati del soggetto che trasmette il TD16 nella sezione “Dati del cessionario/committente”.

Per l’estrazione dal deposito IVA dovrà essere adoperato:

  • il tipo documento TD22 nel caso di estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica, ai sensi dell’art. 50-bis, comma 6, del d.l. n. 331/1993 ; il tipo documento TD23 nel caso di estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni introdotti ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lett. c) del d.l. n. 331/1993 (cessioni di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA)
  • il tipo documento TD23 nel caso di estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni introdotti ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lett. c) del d.l. n. 331/1993 (cessioni di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA)

In entrambi i casi, il campo C/P va compilato con i dati del cedente effettivo (estero nel TD22 e italiano o estero nel TD23). In caso di cessioni interne al deposito, nel campo C/P dovranno essere inseriti i dati del cedente (residente o estero) con l’indicazione del paese di residenza relativi all’acquisto immediatamente precedente l’estrazione dal deposito. Nel campo C/C dovranno essere inseriti i dati del soggetto che trasmette il TD22 o il TD23 allo SDI.

Resta inteso che sia nella fase di introduzione del bene nel deposito IVA, sia nel caso di cessioni all’interno del deposito, l’operazione deve essere documentata con le rituali modalità, ad esempio bolletta doganale per l’importazione, fatturazione elettronica per cessioni tra soggetti residenti, ecc.. Qualora l’estrazione dal deposito IVA non riguardi i carburanti va utilizzato il blocco 2.2.1.3 “CodiceArticolo” ed inserito nel campo 2.2.1.3.1 “CodiceTipo” il valore “DEP” e nel campo 2.2.1.3.2 “CodiceValore” il valore“0”.

In ipotesi di autofattura per omaggi o autoconsumo, la fattura va compilata utilizzando il tipo documento TD27 “fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa”, e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura (si ricorda che in questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro delle fatture emesse).