Fatture verso e da soggetti stranieri (transfrontaliere)

L’articolo 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l’art. 21 del d.l. n. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. “nuovo spesometro”). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”.
Le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:
  • l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
  • l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.
Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019.
Si rimanda al Provvedimento del 25 settembre 2017 per maggiori approfondimenti.
Ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 633/1972, Livigno e Campione d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. “esterometro”, disciplinato dall’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15).
Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d’Italia sono identificati con un codice fiscale, per le operazioni in argomento l’operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale “0000000” e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d’Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. “esterometro”
L’operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro). La fattura elettronica predisposta deve riportare:
  • nel campo Codice destinatario il 7 caratteri “XXXXXXX”
  • nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
    • nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
    • nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”
Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.

A:

 

Nel tracciato xml della fattura elettronica (B2B/C, come in quello FATTURAZIONE ELETTRONICAPA) all’interno della sezione 2.1 <DatiGenerali> della fattura, va obbligatoriamente valorizzato il campo 2.1.1.2 <Divisa>.

 

L'art. 21, comma 2, lettera l) del d.P.R. n. 633/72 specifica che "l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro".
Conseguentemente, se la fattura è emessa da soggetti residenti o stabiliti il codice da inserire nel campo <Divisa> deve essere obbligatoriamente “EUR”.


Va da se che i valori da riportare nelle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, nei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> devono essere coerenti con la divisa indicata (nel caso di fattura nazionali, abbiamo detto euro).

 

Se si volesse inserire nell’XML, per fini gestionali, l’indicazione della controvaluta si potrebbero usare alternativamente:

  • i campi opzionali del blocco 2.2.1.3 (il campo si userà per l’indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:201 e il campo si userà per riportare l’importo nella divisa indicata)

  • oppure i campi opzionali della sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>

 

Infine, è anche possibile valorizzare il campo “Divisa” con una valuta diversa da Euro ma, per rispettare il dettato normativo dell’art. 21 del d.P.R. n. 633/72:

  • l’operatore dovrà specificare in fattura (anche nei campi descrittivi) che gli importi dell’imponibile e dell’IVA delle singole righe e dei dati di riepilogo sono in Euro e solo l’importo totale della fattura (che il SdI non controlla) si intenderà in valuta estera.
  • gli importi delle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, dei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> saranno considerati dall’Agenzia delle Entrate in Euro;
Si, si consiglia di utilizzare il codice convenzionale.
La trasmissione della fattura elettronica con il codice destinatario XXXXXXX consente di evitare l’invio, per quella fattura, della comunicazione “esterometro” ma non i modelli INTRA. Restano invece in vigore le semplificazioni introdotte con le disposizioni del provvedimento del 25 settembre 2017 sui modelli INTRA2.
L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti.
Quelli previsti dalla normativa nazionale, cioè certificare le operazioni di cessione o prestazione.
No, va inviata la comunicazione dati fatture transfrontaliere o la fattura elettronica con XXXXXXX in corrispondenza del Codice destinatario.
I dati delle fatture d’acquisto intracomunitarie potranno essere trasmessi allo SDI emettendo una fattura elettronica utilizzando il tipo documento TD18, in cui il campo C/P sia valorizzato con l’identificativo fisale del Cedente effettivo e il campo C/C con quello del soggetto che trasmette il TD18. Alternativamente i dati vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere (esterometro).
Per le fatture tax free non occorre inviare la comunicazione dati fattura (esterometro) e non occorre trasmettere nuovamente la fattura elettronica al SdI.
Il soggetto IVA che procede all’estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica (origine extracomunitaria), ai sensi dell’art. 50-bis, comma 6, del d.l. n. 331/1993 può predisporre un documento, contenente i dati necessari per l’assolvimento dell’imposta compresi i dati del fornitore, ed inviarlo tramite SdI con tipo documento TD22 che verrà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l’aliquota e l’imposta dovuta.

Per l’estrazione dal deposito IVA dovrà essere adoperato:

  • il tipo documento TD22 nel caso di estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica, ai sensi dell’art. 50-bis, comma 6, del d.l. n. 331/1993 ; il tipo documento TD23 nel caso di estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni introdotti ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lett. c) del d.l. n. 331/1993 (cessioni di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA)
  • il tipo documento TD23 nel caso di estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni introdotti ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lett. c) del d.l. n. 331/1993 (cessioni di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA)

In entrambi i casi, il campo C/P va compilato con i dati del cedente effettivo (estero nel TD22 e italiano o estero nel TD23). In caso di cessioni interne al deposito, nel campo C/P dovranno essere inseriti i dati del cedente (residente o estero) con l’indicazione del paese di residenza relativi all’acquisto immediatamente precedente l’estrazione dal deposito. Nel campo C/C dovranno essere inseriti i dati del soggetto che trasmette il TD22 o il TD23 allo SDI.

Resta inteso che sia nella fase di introduzione del bene nel deposito IVA, sia nel caso di cessioni all’interno del deposito, l’operazione deve essere documentata con le rituali modalità, ad esempio bolletta doganale per l’importazione, fatturazione elettronica per cessioni tra soggetti residenti, ecc.. Qualora l’estrazione dal deposito IVA non riguardi i carburanti va utilizzato il blocco 2.2.1.3 “CodiceArticolo” ed inserito nel campo 2.2.1.3.1 “CodiceTipo” il valore “DEP” e nel campo 2.2.1.3.2 “CodiceValore” il valore“0”.

Come precisato dalla cir 14/E del 2019, in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE,…), in luogo dell’esterometro è possibile emettere un autofattura elettronica compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito; nei “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente).