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Modalità di trasmissione delle fatture elettroniche
Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al
SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).
Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.
Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI, si dovrà:
1. predisporre il messaggio di PEC
2. inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC
3. inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it..
Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la email – un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche.
No, per l’anno 2019 non devono emettere le fatture elettroniche.
L’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso infatti il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, prescrivendo che “Le disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Pertanto, tali operatori sanitari devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.
Il suggerimento è quello di trattare tutte le fatture passive come fatture elettroniche, sottoscrivendo il servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
passivo, (il quale non possa/non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell'immobile a seguito dell'aggiudicazione).
Il canale telematico di invio della fattura elettronica a SdI non determina alcun effetto sulle liquidazioni IVA, è solo un canale attraverso cui inviare le fatture elettroniche a SdI.
Le fatture elettroniche ricevute sono consultabili all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La consultazione delle fatture elettroniche non è delegabile ad un intermediario.