Esiti di migrazione

Esiti di migrazione al nuovo archivio basato sul codice univoco rapporto

Si è conclusa la migrazione al nuovo archivio delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari in base alle specifiche tecniche precedenti al tracciato unico.

I criteri di migrazione dei codici univoci dei rapporti e di costituzione delle “famiglie” sono definiti al paragrafo 6 dell’allegato n. 1 al provvedimento del 25 gennaio 2016 ed hanno a oggetto le informazioni trasmesse:

  • con le comunicazioni integrative annuali degli anni 2011-2014
  • con le comunicazioni mensili relative ai rapporti in essere dal 2011 al 2014, inviate entro il 31/01/2016.

L'Agenzia, al fine di consentire il massimo risultato dell’operazione di migrazione in termini di qualità e completezza del dato e il minimo impatto sulle attività degli operatori finanziari, entro il 1° giugno provvede a

  • rendere disponibili agli operatori finanziari gli esiti di migrazione - informazioni utili a consentire la correzione di eventuali disallineamenti
  • procedere alle elaborazioni secondo un piano volto alla massimizzazione del risultato.

Restituzione degli esiti di migrazione: dati resi disponibili e regole di attribuzione dei rapporti migrati all’operatore proprietario

A conclusione della migrazione sono restituite le informazioni relative agli esiti di migrazione (tracciato)

In relazione all’individuazione dell’operatore proprietario cui devono essere trasmessi gli esiti si è fatto riferimento:

  • all’operatore che ha comunicato l’ultimo Saldo di un identificativo
  • all’operatore che, al momento della migrazione, risulta essere il soggetto di confluenza a seguito di operazione societaria in base al REI
  • agli operatori che, al 31 marzo, hanno comunicato una presa in carico o un cambio identificativo rapporto.

Modalità di trasmissione

I dati saranno raggruppati per operatore proprietario e trasmessi tramite il canale SID in base al mezzo di comunicazione (FTP su nodo o PEC) dichiarato dall’operatore in fase di accreditamento. Qualora l’operatore abbia indicato sia un nodo FTP che la PEC, il file sarà inviato sul nodo.

Azioni da intraprendere a seguito del ricevimento degli esiti di migrazione

Gli operatori finanziari hanno a disposizione 60 giorni dal ricevimento degli esiti per effettuare le comunicazione di integrazione e/o modifica utili all'allineamento dell'Archivio dei rapporti finanziari con i dati presenti nella propria base dati.

L’operatore che riceve gli esiti è tenuto quindi ad analizzare gli esiti, confrontandoli con le evidenze della propria base dati e, per i rapporti risultanti non corrispondenti a quanto presente nella propria banca dati, ove non abbia già provveduto spontaneamente con invii straordinari adeguati, dovrà:

  1. inviare entro 60 giorni i flussi integrativi con tipo comunicazione 1 = Nuovi rapporti, tipologia invio 2= straordinario, laddove rilevata l’assenza di rapporti esistenti
  2. inviare entro 60 giorni flussi correttivi con tipo comunicazione 2= Aggiornamento o sostituzione rapporti e tipologia invio 2= straordinario, laddove rilevata la presenza di informazioni difformi da quanto risultante in banca dati

Per i rapporti migrati per i quali l'operatore finanziario non riscontra difformità e per i quali sono stati inviati i flussi della comunicazione integrativa annuale 2015, l’operatore è tenuto a rispondere soltanto agli esiti di elaborazione che saranno trasmessi in relazione a detti flussi.