Processo di gestione degli invii sostitutivi (reimpianti)

Aspetti amministrativi

Il punto 7 del provvedimento del 10 febbraio 2015 prevede che " Gli operatori finanziari che per particolari motivi organizzativi o tecnici necessitino di un aggiornamento di un rilevante numero di posizioni comunicate all’archivio dei rapporti finanziari, possono richiedere all’Agenzia delle Entrate di effettuare un invio sostitutivo delle posizioni da aggiornare."

Con l’adozione del tracciato unico e delle relative specifiche tecniche - da ultimo contenute negli allegati al provvedimento del 27 giugno 2016 – sono a disposizione degli operatori finanziari comunicazioni straordinarie per la gestione di operazioni societarie, riorganizzazione degli archivi e più in generale in caso di correzione di dati.

In particolare:

  • per le operazioni di fusione e confluenza totale va utilizzata la comunicazione straordinaria di tipo 8 “presa in carico dei rapporti”
  • per operazioni di trasferimento parziale di rapporti, cambio di sistema informativo e migrazione informatica, va utilizzata la comunicazione straordinaria di tipo 7 “cambio identificativo rapporto”
  • per operazioni di aggiornamento o modifica è possibile utilizzare la comunicazione straordinaria di tipo 2 “aggiornamento sostituzione rapporto”
  • per invio di rapporti non comunicati in precedenza va utilizzata la comunicazione 1 = Nuovi rapporti, tipologia invio 2= straordinario.

Pertanto, le richieste di reimpianto saranno autorizzate limitatamente a casi per i quali sia stata adeguatamente documentata l’esistenza di particolari motivi organizzativi o tecnici che non consentono il ricorso alle precedenti modalità.

Al fine di avviare l’analisi delle motivazioni presentate e consentire l’individuazione della soluzione tecnica adeguata, la richiesta di reimpianto deve essere preceduta da una comunicazione all’indirizzo dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it nella quale sia rappresentata la problematica per la quale si richiede assistenza. Si raccomanda l’indicazione di un contatto telefonico di un referente tecnico dell’operatore finanziario.

Si ricorda che:

  • i reimpianti sono procedibili nel periodo 1 giugno – 31 dicembre di ogni anno;
  • il reimpianto non può essere parziale e deve riguardare tutte le posizioni e le anagrafiche - ancorché cessate - in essere dal 1° gennaio 2011 alla data di fine reimpianto concordata con il competente Ufficio;
  • In relazione ai rapporti in essere al 1° gennaio 2011 dovranno essere fornite le date di accensione originaria del rapporto e delle anagrafiche collegate;
  • devono essere inclusi nel reimpianto i dati contabili per le tipologie di rapporto descritte dal Provvedimento del 27 giugno 2016, in relazione a tutte le annualità in cui tali rapporti sono stati attivi e fino all’anno precedente la trasmissione del flusso (anno n-1);
  • la presentazione di una richiesta di reimpianto e la sua eventuale autorizzazione non costituiscono causa di giustificazione di eventuali violazioni commesse dall’operatore finanziario.

Aspetti tecnici

La predisposizione dell’invio sostitutivo richiede la composizione di un flusso di tipo invio straordinario e tipo comunicazione 6, così strutturati:

  1. il periodo di riferimento della comunicazione va impostato obbligatoriamente con anno "0000" e mese "00"
  2. l'invio dei dati di reimpianto deve avvenire obbligatoriamente e non oltre il mese solare concordato con il competente ufficio dell'Agenzia
  3. dopo l'invio del flusso di reimpianto è possibile effettuare, anche nello stesso mese, le comunicazioni delle informazioni mensili posteriori al periodo di reimpianto
  4. si suggerisce di assegnare ai rapporti identificativi nuovi ID, sebbene tecnicamente sia possibile riutilizzare gli ID già trasmessi in precedenti comunicazioni.