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Risposte alle domande più frequenti - Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto

Nel campo dei dati anagrafici del noleggiatore inserire gli estremi del passaporto ovvero di altro documento equipollente.

La comunicazione da inviare all'AdE deve essere coerente con il contenuto del contratto; pertanto l'indicazione da fornire è soltanto relativa ai dati anagrafici della parte che effettivamente stipula il contratto, non rileva – ai fini della comunicazione – la presenza di eventuali partecipanti se si è pattuito un corrispettivo unico. Qualora fosse pattuito un corrispettivo riferito a ciascun partecipante sarà da intendersi come tanti contratti individuali e pertanto i noleggiatori devono essere identificati singolarmente.

Ogni proprietario/utilizzatore leasing è tenuto ad effettuare la relativa comunicazione di noleggio occasionale all'AdE, indicando l'importo percepito rapportato alla propria quota.

La ricevuta di acquisizione della comunicazione è inviata da casella di posta elettronica ordinaria, si invita pertanto il mittente a verificare che il proprio sistema sia in grado di ricevere posta ordinaria.

Il noleggio è il contratto con cui si trasferisce la disponibilità di unità da diporto dal proprietario/utilizzatore leasing (noleggiante) ad un soggetto che ne fa richiesta (noleggiatore) dietro il pagamento di una somma di denaro. Con tale contratto il noleggiante si obbliga a mettere a disposizione del noleggiatore l'unità da diporto per un determinato periodo, da trascorrere a scopo ludico/ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, alle condizioni stabilite dal contratto (riferimento: art 47 , c1, D Lgs 171/2005). A differenza di quanto avviene nel caso di locazione, il noleggiante – in corrispettivo del nolo pattuito – mantiene la disponibilità e la conduzione tecnica dell'imbarcazione e alle sue dipendenze rimane anche l'equipaggio.

La differenza sostanziale tra il noleggio occasionale e il noleggio "ordinario" di unità da diporto, risiede nella natura non commerciale del primo (riferimento: Art 49 bis, D Lgs 171/2005 e successive modifiche). Il noleggio occasionale (introdotto con decreto legge 24.01.2012, n.1 - legge di conversione 24.03.2012, n. 27, successivamente modificato con decreto legge 21.06.2013, n. 69 – legge di conversione 09.08.2013, n. 98) prevede la possibilità per i titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, e per gli utilizzatori in locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto, di effettuare , in forma occasionale, attività di noleggio. Questa attività non costituisce "uso commerciale dell'unità" e i proventi possono essere assoggettati ad un'imposta sostitutiva del 20%. I contratti di noleggio occasionale possono avere una durata complessiva annua non superiore a 42 giorni. Il comando e la condotta possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione, ovvero da altro personale alle sue dipendenze, con il solo requisito del possesso della patente nautica per le imbarcazioni da diporto e con un titolo professionale del diporto in caso l'oggetto del contratto sia una nave da diporto (art 49 bis, c 2 del D Lgs 171/2005).

Mediante il contratto di locazione finanziaria di unità da diporto, una società di leasing (locatore) acquista un'unità da diporto prescelta dal cliente (conduttore – utilizzatore) e gliela concede in uso per un determinato periodo di tempo, dietro il pagamento di un canone periodico (art 1571 CC). L' utilizzatore a titolo di locazione finanziaria può utilizzare l'imbarcazione per effettuare attività di noleggio occasionale.

Secondo quanto previsto dall'art 49 bis, c 2 del D Lgs 171/2005, il comando e la condotta dell'imbarcazione possono essere assunti unicamente da uno dei seguenti soggetti:

  • titolare/utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione;
  • personale alle dipendenze del titolare/utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione;

In caso di comando assunto dal cliente si è in presenza di contratto di locazione di unità da diporto, fattispecie totalmente diversa da quella di noleggio occasionale.

Il noleggio occasionale è previsto nei soli casi di imbarcazioni o navi da diporto iscritti nei registri nazionali (art. 49 bis del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171).