Menu della sezione Rendicontazione dati nazionali paese per paese (CbCR – DAC4)

Rendicontazione dati nazionali paese per paese (CbCR – DAC4) - Che cos'è

 

Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2022

La Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio del 25 maggio 2016 ha introdotto disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. L’articolo 1, commi 145 e 146 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (stabilità 2016) ha previsto che la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del TUIR, deve presentare all’Agenzia delle Entrate una rendicontazione paese per paese. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale della rendicontazione. E’ tenuta alla presentazione della rendicontazione la controllante capogruppo, avente l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non è controllata, direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo.

Parallelamente, l’obbligo di scambio automatico, le prime linee guida in merito all’obbligo di rendicontazione CbCR e allo scambio delle informazioni tra le amministrazioni finanziarie si rinvengono nel BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) cd. «Progetto BEPS» – Action 13 (“Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”), pubblicato il 5 ottobre 2015, a conclusione dei lavori del progetto. Le indicazioni contenute nel BEPS – Action 13, in tema di rendicontazione paese per paese, sono state recepite nell’ordinamento interno con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Termini di presentazione

La rendicontazione paese per paese (CbCR) deve essere presentata dalla controllante capogruppo, residente nel territorio dello Stato, di un gruppo di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono, in relazione a ciascun periodo d’imposta precedente quello cui si riferisce l’obbligo di rendicontazione, non inferiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro.
Qualora la controllante capogruppo non sia residente nel territorio dello Stato e si verifichi una delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017, la rendicontazione è presentata alternativamente:
a) dall’entità residente nel territorio dello Stato, appartenente al gruppo multinazionale, tenuta all’obbligo di rendicontazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto;
b) dall’entità residente nel territorio dello Stato designata dal gruppo multinazionale ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto.
Le entità residenti tenute alla presentazione della rendicontazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto sono esonerate dagli obblighi di presentazione qualora il gruppo multinazionale metta a disposizione la rendicontazione tramite una supplente della controllante capogruppo ai sensi e alle condizioni di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto o tramite un’altra entità residente nel territorio dell’Unione Europea designata a presentare la rendicontazione presso la propria autorità fiscale.

Aggiornamento dell’allegato tecnico

Con provvedimento del 28 novembre 2017 sono stati declina taluni aspetti applicativi della disciplina, tra cui le modalità di comunicazione dei dati predisposti secondo il formato XML descritto nell’allegato tecnico.
Con provvedimento del 27 ottobre 2020 è stato sostituito l’allegato tecnico al fine di aggiornare le regole tecniche di compilazione della comunicazione per recepire le modifiche introdotte allo schema XML internazionale Country-by-Country Report adottato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico nel giugno 2019.
Vengono, inoltre, introdotte ulteriori regole per migliorare la qualità dei dati trasmessi all’Agenzia delle entrate.
Il nuovo schema XML si applica a tutte le comunicazioni effettuate dalle entità tenute alla rendicontazione paese per paese a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tenuto conto che le modifiche allo schema XML saranno applicabili negli scambi con le giurisdizioni estere a decorrere dal 1° febbraio 2021, e che a partire da questa data sarà inibito l’utilizzo del precedente schema XML negli scambi, si è ritenuto di consentire alle entità tenute alla rendicontazione di utilizzare fino al 31 dicembre 2020 il precedente schema XML nella predisposizione delle comunicazioni annuali. Ciò comporta che l’Agenzia delle Entrate effettuerà lo scambio di informazioni delle rendicontazioni paese per paese relative al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019 nel mese di gennaio 2021.