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Eventi sismici del centro Italia - Che cos'è

Ultimo aggiornamento: 10 dicembre 2021

Finanziamenti agevolati ricostruzione

Per far fronte ai danni causati dagli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a decorrere dal 24 agosto 2016, sono concessi ai soggetti danneggiati contributi erogati con le modalità del finanziamento agevolato.

Il pagamento delle rate per il rimborso del finanziamento avviene tramite l’utilizzo del credito d’imposta.

I soggetti finanziatori (banche) recuperano l’importo della sorte capitale, degli interessi e delle spese di gestione, tramite il credito d’imposta, che può essere utilizzato in compensazione, ovvero ceduto all’interno del gruppo ai sensi dell’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, o ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile.

Gli stessi soggetti finanziatori devono comunicare all’Agenzia delle entrate con modalità telematiche gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate, i dati di eventuali risoluzioni.

Finanziamenti agevolati pagamento tributi

Per il pagamento dei tributi sospesi e di quelli dovuti nei periodi dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole, di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, possono chiedere un finanziamento agevolato, assistito dalla garanzia dello Stato. I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono tenuti alla restituzione della sola quota capitale, mentre i soggetti finanziatori (banche) recuperano gli interessi relativi ai finanziamenti erogati e le spese di gestione, che vengono riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018, tramite il credito d’imposta. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione, ovvero può essere ceduto all’interno del gruppo ai sensi dell’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, o ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile.

Gli stessi soggetti finanziatori devono comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni relative ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti e i relativi importi, per la successiva iscrizione a ruolo di riscossione, con gli interessi di mora.