Quali sono le agevolazioni

Tutte le agevolazioni sono indicate nel Dlgs 460/1997 - pdf.

Ai fini delle imposte dirette, per esempio:

  • non è considerata attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali
  • non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall’esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative
  • non concorrono alla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche se in contropartita di beni o di servizi di modico valore
  • non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Per quanto riguarda l’Iva, per esempio, non c’è l’obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali.

Tra le agevolazioni riguardanti le altre imposte indirette rientra l’esenzione dall’imposta di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative.

Con la riforma del terzo settore sono applicabili dal 1° gennaio 2018 anche alle Onlus una serie di disposizioni agevolative dedicate agli Enti del Terzo settore, richiamate dall’art. 104, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), tra le quali quelle previste dall’art. 82 in materia di imposte indirette e tributi locali.

Tra queste, l’esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale dei trasferimenti a titolo gratuito.

La normativa agevolativa in favore delle Onlus cesserà di essere applicabile dal periodo d‘imposta successivo a quello in cui la Commissione europea rilascerà l’autorizzazione alle disposizioni fiscali oggetto della riforma del terzo settore.

In tale data l’Anagrafe delle Onlus sarà abrogata e le Onlus dovranno decidere se iscriversi o meno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’iscrizione nel RUNTS non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente e pertanto non sorge in capo alle Onlus l’obbligo di devolvere il loro patrimonio.

Tale adempimento diventerà invece obbligatorio se, abrogata l’Anagrafe delle Onlus, le organizzazioni ivi presenti decideranno di non iscriversi nel RUNTS.