Iscrizione all'Anagrafe delle Onlus - Che cos'è

 

Ultimo aggiornamento: 28 marzo 2022

Le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, se in possesso di determinati requisiti, possono fruire di rilevanti agevolazioni fiscali e di un regime tributario agevolato per quanto riguarda le imposte sui redditi, l’Iva e le altre imposte indirette.

Per beneficiare delle agevolazioni i soggetti interessati devono essere iscritti nell’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), a seguito della presentazione di una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Questo adempimento non è richiesto alle cosiddette “Onlus di diritto”:

  • le organizzazioni di volontariato - già iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge n. 266 del 1991) e successivamente migrate nell’apposita sezione loro dedicata del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (D.Lgs. 117 del 2017) - che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25/5/1995.
  • le cooperative sociali iscritte nell’apposita sezione dell’Albo delle società cooperative gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico (Legge n. 381 del 1991)
  • i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.

 

Si evidenzia che a seguito della riforma del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), l’art. 38, comma 3, del d.m. 15 settembre 2020, n. 106 ha disposto che le procedure di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS sono cessate alla data del 22 novembre 2021, giorno antecedente l’avvio del Registro Unico del Terzo settore (RUNTS) avvenuto il 23 novembre 2021, fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data.