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Addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (c.d. superbollo) - Che cos'è

Ultimo aggiornamento: 1° febbraio 2022

I possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia, devono versare un’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche. I parametri del tributo, originariamente introdotto dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98 sono stati modificati dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201/2011.

Sintetizzando, l’addizionale è pari:

  • a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw per il 2011
  • a 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw a partire dal 2012

L'addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo(che salvo prova contraria coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento, e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. Tali periodi sono calcolati a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

L’addizionale non è dovuta nei casi in cui il veicolo sia esentato dal pagamento della tassa automobilistica.