Calcolo del bollo con portata fittizia ai fini fiscali

Questa formula deve essere utilizzata per calcolare la tassa automobilistica esclusivamente dei veicoli appartenenti ad alcune particolari categorie ad uso speciale (per esempio betoniere, veicoli antincendio, veicoli per trasporto carburanti, ecc.), più precisamente di quelle non elencate nella Tariffa I del Testo Unico delle tasse automobilistiche 5 febbraio 1953, n. 39.

Per questi veicoli, infatti, il calcolo della tassa deve essere effettuato in base alla portata fittizia ai fini fiscali (art. 203, comma 3, DPR 16 dicembre 1992, n. 495). Questo dato è riportato nelle annotazioni della carta di circolazione.

Come effettuare il calcolo e il pagamento


Il pagamento può avvenire con bollettino di conto corrente postale o presso le agenzie di pratiche auto. Deve essere effettuato in periodi fissi: per esempio, per un autoveicolo con il bollo in scadenza ad aprile 2021, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di maggio 2020.

Nella formula va indicata la Regione di residenza del proprietario, oppure - se il veicolo è oggetto di contratto di leasing, noleggio a lungo termine senza conducente, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio - la Regione di residenza dell’utilizzatore, dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato dominio.

La formula effettua il calcolo della tassa, oltre ad eventuali sanzioni e interessi, a seconda del momento in cui viene effettuata la richiesta e senza tenere conto dei pagamenti già effettuati:

  • se nel periodo previsto per il pagamento, non saranno indicati importi per sanzioni e interessi
  • se in una data successiva al periodo previsto per il pagamento, oltre alla tassa verranno visualizzati anche gli importi di sanzioni e interessi.

Nel caso dell’esempio precedente, se la richiesta di calcolo è effettuata:

  • dal 1° al 31 maggio 2020, la formula propone l’importo della tassa senza sanzioni e interessi
  • dopo il 31 maggio 2020, il pagamento è tardivo e sono riportati anche gli importi di sanzioni e interessi.

Se la richiesta è effettuata prima di maggio 2020, la formula considera la scadenza precedente (aprile 2020, con periodo di pagamento maggio 2019) e propone anche gli importi di sanzioni e interessi.

Invece, per le categorie di veicoli ad uso speciale per le quali il calcolo della tassa deve essere effettuato utilizzando la portata fittizia ai fini fiscali (articolo 203, comma 3, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), in quanto categorie non elencate nella Tariffa I del Testo Unico delle tasse automobilistiche 5 febbraio 1953, n. 39, è necessario utilizzare la presente formula quando in banca dati non è presente l’informazione della portata fittizia ai fini fiscali.

In caso contrario (presenza in banca dati dell’informazione della portata fittizia ai fini fiscali), è possibile utilizzare la formula Calcolo del bollo in base alla targa e la formula Calcolo del bollo con la formula completa.