Casi particolari

Variazione del regime dei versamenti

In caso di modifica delle scadenze di liquidazione tra un anno e l’altro, ai fini del calcolo del dato storico, valgono le seguenti regole:

  • per il passaggio da regime mensile a regime trimestrale occorre calcolare l’acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente
  • per il passaggio da regime trimestrale a regime mensile l’acconto deve essere calcolato su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre.

Soggetti con contabilità separate

I contribuenti con contabilità separata (articolo 36 del Dpr n. 633/1972) devono determinare distintamente l'importo riferibile a ogni attività svolta e, quindi, sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni dell'imposta.

Pertanto, l’acconto Iva deve essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito.