Menu della sezione F24 imposta sostitutiva Tfr

Come e quando si versa

Le scadenze per il versamento dell’imposta sostitutiva sono le seguenti:

  • per l’acconto il 16 dicembre di ogni anno
  • per il saldo il 16 febbraio dell’anno successivo.

Se il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno i termini di versamento restano invariati. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:

  • 1712 per l’acconto
  • 1713 per il saldo.

I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi. Per il versamento dell’imposta sostitutiva è possibile usufruire anche del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996). Questo credito può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta sostitutiva dovuta e l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.

Casi particolari

In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell’acconto (e anche del saldo) dell’imposta sostitutiva:

  • gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
  • la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione.

In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti:

  • il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro
  • il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.