Importi su cui si applica la ritenuta

Le ritenute si applicano sull'ammontare complessivo di tutte le somme e valori percepiti dal dipendente nel periodo di paga (mese, quindicina, settimana, giornata) in relazione al rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro, in accordo con il lavoratore dipendente, può applicare un’aliquota più elevata di quella che deriva dal ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito.

Nel caso di più mensilità aggiuntive corrisposte nel medesimo periodo di paga occorre effettuarne il cumulo ai fini della determinazione unitaria della tassazione e, quindi, della determinazione delle ritenute da operare.

Inoltre, i sostituti d'imposta sono obbligati a effettuare il conguaglio entro il 28 febbraio dell'anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente.

In altre parole, con cadenza annuale occorre effettuare il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate sulle somme e valori corrisposti in ciascun periodo di paga e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti nel corso dell'anno, tenendo conto delle detrazioni.

Si considerano, inoltre, percepiti nel periodo d'imposta cui si riferiscono anche le somme e i valori incassati entro il 12 gennaio dell'anno successivo, purché tali importi vengano regolarmente assoggettati a ritenuta e vengano inseriti nel conguaglio di fine anno.

Pertanto, in sede di conguaglio, entro il 28 febbraio dell'anno successivo oppure, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve procedere al ricalcolo definitivo delle deduzioni per assicurare la progressività dell'imposizione e per oneri di famiglia spettanti.