Contributi degli enti pubblici

Le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.

La ritenuta è a titolo d’acconto dell’Irpef o dell’Ires dovuta da chi percepisce il corrispettivo.

Per delimitare l’ambito di applicazione delle ritenute sono fissate due condizioni:

  1. il destinatario del contributo deve essere un’impresa;
  2. i contributi non devono essere destinati all’acquisto di beni strumentali.

Si intendono imprese destinatarie del contributo anche i soggetti che, pur non rivestendo natura di imprenditore, conseguono redditi di natura commerciale.

Per quanto riguarda la tipologia di contributi da assoggettare a ritenuta, rientrano nell’ambito applicativo della norma, anche i contributi in conto interessi concessi in forza di specifiche disposizioni agevolative.

La ritenuta è operata a titolo di acconto e, pertanto, costituisce un anticipo del prelievo tributario sull’importo dei contributi che concorreranno comunque alla determinazione del reddito d’impresa.

Si ricorda che il Coni, le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva non sono obbligati a effettuare la ritenuta del 4% sui contributi erogati alle società sportive dilettantistiche.

Infine, per i contributi e premi corrisposti dall’Unire (Unione nazionale incremento razze equine), la ritenuta è a titolo d’acconto per i soggetti che esercitano attività d’impresa mentre è a titolo definitivo per gli altri soggetti.