Acquisto di immobili e alternatività tra Iva e registro

Nel caso di acquisto di immobili le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.

L’imposta di registro è alternativa all’Iva. Gli atti soggetti a Iva infatti non scontano l’imposta di registro, salvo quanto previsto in materia di locazione e cessione di fabbricati da imprese costruttrici.

Il principio di alternatività tra Iva e imposta di registro è previsto dall’articolo 40 del Testo Unico dell’imposta di registro, il quale dispone che per gli atti aventi ad oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’Iva, l’imposta di registro si applica in misura fissa.

In generale l’acquisto di un immobile da un’impresa è un atto esente Iva. In questo caso, pertanto, l’acquirente dovrà pagare, oltre alle imposte ipotecarie e catastali fisse, l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%.

Invece, quando si applica l’Iva, l’acquirente dovrà pagare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di registro fissa di 200 euro.

L’Iva si applica nel caso di

  • cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a Iva (la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare);
  • cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre l’operazione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita o nel contratto preliminare).