Menu della sezione Imposta di successione

A chi interessa

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, da uno dei soggetti obbligati, all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto. Ad essere obbligati a presentare la dichiarazione (ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del TUS) sono:

  • i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
  • gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
  • gli amministratori dell’eredità e i curatori dell’eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari.

Risultano esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione i chiamati all’eredità ed i legatari che abbiano rinunciato all’eredità o al legato anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione ed i chiamati che, non essendo nel possesso dei beni ereditari, abbiano nominato un curatore per l’eredità giacente ai sensi dell’articolo 528 c.c.. Non sussiste, inoltre, l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione, se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • a) l’eredità sia devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto;
  • b) l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100.000 euro;
  • c) l’eredità non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.