Cosa fare se...

Il pagamento del rimborso non è andato a buon fine

Se il pagamento del rimborso non è andato a buon fine, l'Agenzia effettua un altro tentativo di pagamento. Se anche la seconda volta il rimborso non è incassato, il contribuente dovrà presentare un’apposita istanza all’ufficio competente per l’erogazione del rimborso.

Il rimborso è minore o maggiore di quanto ci si attendeva

A seguito dei controlli dell’Agenzia delle entrate, può risultare un rimborso di importo differente (maggiore o minore) rispetto a quello richiesto dal contribuente con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

In particolare, l’Agenzia invia al contribuente una comunicazione sull’esistenza di un possibile maggior credito emerso dalle operazioni di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, che potrà essere confermato o come credito per la dichiarazione successiva o come rimborso per l’anno in corso.

In generale, se il rimborso riconosciuto dall’Agenzia non corrisponde a quanto il contribuente ha richiesto, è possibile ricevere maggiori informazioni rivolgendosi all’ufficio territoriale competente. In ogni caso, il contribuente può opporsi seguendo le regole del contenzioso (Home - Cittadini - Accertamenti e regolarizzazioni - Contenzioso e strumenti deflativi).

L’accredito del rimborso risulta “non effettuato”

Può accadere che il beneficiario del rimborso e intestatario del conto corrente non coincidano oppure che il conto corrente comunicato risulti chiuso o le coordinate bancarie o postali siano state acquisite in modo errato. In questi casi  non è  possibile accreditare la somma, che viene restituita all’Erario. Effettuate le correzioni necessarie, l’Agenzia delle entrate emetterà il rimborso una seconda volta.

È scaduto il termine per incassare l’assegno vidimato

Il contribuente che riceve l’assegno vidimato intestato a suo nome, entro il termine massimo di 60 giorni dall’emissione può, alternativamente, presentarlo per l’incasso in contanti presso qualsiasi ufficio postale oppure versarlo sul conto corrente bancario o postale di cui il beneficiario sia titolare. Il termine di validità è impresso a stampa sul titolo. Trascorso tale termine, la somma non riscossa viene restituita all’Erario e, effettuate le eventuali correzioni, l’Agenzia delle Entrate emetterà il rimborso una seconda volta. Se anche la seconda volta il rimborso non è incassato, il contribuente dovrà presentare un’apposita istanza all’ufficio competente per l’erogazione del rimborso.

Casi particolari

Per i rimborsi erogati alle persone fisiche fino al 31 dicembre 2019 le modalità di pagamento, in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, erano le seguenti:

  • per gli importi fino a 1.549,37 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceveva un invito a presentarsi in qualsiasi ufficio postale presso il quale, esibendo un documento d’identità, poteva riscuotere il rimborso in contanti. Chi si presentava in qualità di delegato, insieme alla delega compilata in ogni sua parte, doveva esibire anche il documento d’identità del delegante;
  • per gli importi oltre 1.549,37 euro e fino a 51.645,69 euro comprensivi di interessi, il rimborso veniva eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia;
  • per gli importi superiori a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi e per i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, la restituzione avveniva, per ragioni di sicurezza, esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale.

Gli ultimi rimborsi disposti con pagamento mediante moduli di riscossione o vaglia della Banca d’Italia sono stati emessi nel mese di dicembre 2019; pertanto, per il pagamento dei rimborsi non andati a buon fine, saranno adottate le nuove modalità di erogazione previste a partire dal 1° gennaio 2020 a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale del 22 novembre 2019. Se anche la seconda volta il rimborso non è incassato, il contribuente dovrà presentare un’apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, che provvederà alla nuova emissione. 

Compensazione dei ruoli con i crediti d'imposta

Il contribuente che attende un rimborso e risulta contemporaneamente destinatario di una o più cartelle di pagamento per tributi erariali, di importo complessivo superiore a 1.500 euro, riceve da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione una comunicazione con cui gli viene proposto di compensare i debiti con i crediti (secondo le modalità previste dall'art. 28-ter del DPR n. 602 del 1973).

Tale comunicazione contiene tutte le informazioni sul rimborso, sui ruoli da compensare e le istruzioni da seguire.